(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
           Friuli-Venezia Giulia del 5 maggio 2010 n. 18) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il  regio  decreto  29  luglio  1927,  n.  1443  (Norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere nel Regno) ed, in particolare, gli  articoli  7  e  25,
secondo cui, rispettivamente, il  ricercatore  ed  il  concessionario
devono  corrispondere  un  diritto  proporzionale  annuo,  denominato
canone annuo con i successivi provvedimenti statali di aggiornamento,
per ogni ettaro di superfcie compresa entro  i  limiti  del  permesso
ovvero della concessione; 
    Visto lo Statuto speciale della Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  ed,
in  particolare,  l'art.  4  che  attribuisce  potesta'   legislativa
primaria  in  materia  di  acque  minerali  e  termali  alla  Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38  (Disposizioni  in
materia di  miniere,  cave  e  torbiere  e  integrazione  alla  legge
regionale 24 ottobre 1966, n. 28); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  1994,
n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei  permessi  di
ricerca e di concessioni di coltivazione di  giacimenti  minerari  di
interesse nazionale e di interesse locale); 
    Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999,  n.  339  (Disciplina
delle acque di sorgente e modificazioni  al  decreto  legislativo  25
gennaio 1992, n. 105, concernente  le  acque  minerali  naturali,  in
attuazione della direttiva 96/70/CE), il quale  all'art.  14  prevede
l'applicazione alle acque di sorgente delle disposizioni  in  materia
di ricerca e coltivazione previste per le miniere dal  regio  decreto
n. 1443/1927; 
    Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002,  n.  110  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti il trasferimento  di  funzioni  in  materia  di  energia,
miniere,  risorse  geotermiche  e  incentivi  alle  imprese)  ed,  in
particolare, l'art. 3, comma 2, secondo il quale e'  trasferita  alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, tra  l'altro,  la  determinazione  dei
diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle
concessioni; 
    Visto  il  Regolamento  di  organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli Enti regionali, approvato con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifche e integrazioni; 
    Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 22
dicembre 2009, n. 2927 di  approvazione  dell'articolazione  e  della
declaratoria  delle  funzioni  delle  strutture  organizzative  della
Presidenza della Regione,  delle  Direzioni  centrali  e  degli  Enti
regionali, che all'art. 78, comma 1,  lettera  d),  dell'Allegato  A,
attribuisce al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e
lavori  pubblici,  tra  gli  altri,  gli  adempimenti  di  competenza
regionale in materia di acque minerali e termali; 
    Considerato che in Regione Friuli-Venezia  Giulia  l'importo  dei
canoni per i permessi di  ricerca  e  per  le  concessioni  di  acque
minerali, termali e di sorgente, determinato per ettaro o frazione di
ettaro di superfcie utilizzata, e' attualmente pari, rispettivamente,
ad € 9,92 annui e ad € 24,79, e comunque non inferiore ad € 77,47 per
i permessi e ad € 387,34 per le concessioni, secondo la rivalutazione
prevista  dalla  legge  23  dicembre  1994,   n.   724   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica); 
    Visto il  «Documento  di  indirizzo  delle  regioni  italiane  in
materia di acque minerali naturali e di  sorgente»,  approvato  dalla
Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  in  data  16
novembre 2006, che  fa  propri,  altresi',  i  principi  fondamentali
scaturenti dalla sentenza della Corte costituzionale  n.  65  del  16
marzo 2001, che prevedono la determinazione  del  canone  concessorio
commisurato  non  solo  alla  superficie  da   sfruttare   ma   anche
all'effettivo  beneficio  economico  ricavabile  dal  concessionario,
sulla base della quantita' di acqua  imbottigliata  o  prelevata  dal
concessionario medesimo, ed in particolare: 
      a)  da  1,00  a  2,50  € ogni  mille  litri   o   frazione   di
imbottigliato; 
      b) da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o
emunto; 
      c) canone superfciario non inferiore a  30,00  € per  ettaro  o
frazione di superficie concessa; 
    Visto l'art. 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n.
12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli
anni 2009-2011  ai  sensi  dell'art.  34  della  legge  regionale  n.
21/2007), secondo cui la Regione disciplina con regolamento i criteri
di determinazione, gli importi e le  modalita'  di  applicazione  dei
canoni  dovuti  dai  titolari  dei  permessi  di  ricerca   e   delle
concessioni per la coltivazione  di  giacimenti  di  acque  minerali,
termali e di sorgente; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 4  marzo  2010,  n.
385  che  approva  il  Regolamento  per  la  determinazione   e   per
l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca  e
la coltivazione di giacimenti delle  acque  minerali,  termali  e  di
sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4,  della  legge  regionale  n.
12/2009; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'  emanato  il  «Regolamento  per  la  determinazione  e  per
l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca  e
la coltivazione di giacimenti delle  acque  minerali,  termali  e  di
sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4,  della  legge  regionale  n.
12/2009», nel testo  allegato  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento. 
    2. Il presente decreto sara' pubblicato sul  Bollettino  Uffciale
della Regione. 
 
                                TONDO