(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 5 maggio 2010 n. 18) IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) ed, in particolare, gli articoli 7 e 25, secondo cui, rispettivamente, il ricercatore ed il concessionario devono corrispondere un diritto proporzionale annuo, denominato canone annuo con i successivi provvedimenti statali di aggiornamento, per ogni ettaro di superfcie compresa entro i limiti del permesso ovvero della concessione; Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ed, in particolare, l'art. 4 che attribuisce potesta' legislativa primaria in materia di acque minerali e termali alla Regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 (Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere e integrazione alla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale); Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), il quale all'art. 14 prevede l'applicazione alle acque di sorgente delle disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste per le miniere dal regio decreto n. 1443/1927; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese) ed, in particolare, l'art. 3, comma 2, secondo il quale e' trasferita alla Regione Friuli-Venezia Giulia, tra l'altro, la determinazione dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni; Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifche e integrazioni; Vista, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2927 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, che all'art. 78, comma 1, lettera d), dell'Allegato A, attribuisce al Servizio geologico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, tra gli altri, gli adempimenti di competenza regionale in materia di acque minerali e termali; Considerato che in Regione Friuli-Venezia Giulia l'importo dei canoni per i permessi di ricerca e per le concessioni di acque minerali, termali e di sorgente, determinato per ettaro o frazione di ettaro di superfcie utilizzata, e' attualmente pari, rispettivamente, ad € 9,92 annui e ad € 24,79, e comunque non inferiore ad € 77,47 per i permessi e ad € 387,34 per le concessioni, secondo la rivalutazione prevista dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); Visto il «Documento di indirizzo delle regioni italiane in materia di acque minerali naturali e di sorgente», approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 novembre 2006, che fa propri, altresi', i principi fondamentali scaturenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 16 marzo 2001, che prevedono la determinazione del canone concessorio commisurato non solo alla superficie da sfruttare ma anche all'effettivo beneficio economico ricavabile dal concessionario, sulla base della quantita' di acqua imbottigliata o prelevata dal concessionario medesimo, ed in particolare: a) da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato; b) da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto; c) canone superfciario non inferiore a 30,00 € per ettaro o frazione di superficie concessa; Visto l'art. 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), secondo cui la Regione disciplina con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalita' di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2010, n. 385 che approva il Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/2009; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/2009», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Uffciale della Regione. TONDO