(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto. Considerato quanto segue: 1. La legge ha come obiettivo una razionalizzazione delle procedure per il reclutamento del personale dirigenziale e delle procedure di mobilita' obbligatorie prima dell'indizione di concorsi pubblici; 2. La legge specifica a tal fine che l'amministrazione regionale, nella valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, deve prendere in considerazione l'esperienza maturata a seguito del servizio espletato a tempo indeterminato o come dirigente a tempo determinato presso la stessa amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni; si specifica altresi' che e' confermata la percentuale massima di incarichi dirigenziali attribuibili presso l'amministrazione regionale di Giunta regionale e di Consiglio regionale gia' prevista dalla normativa regionale; 3. Attraverso modifiche al Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale si definisce in legge, in applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la procedura da attivare necessariamente da parte della Regione e degli enti dipendenti prima di bandire procedure concorsuali, al fine di consentire la mobilita' di dipendenti della pubblica amministrazione in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i posti vacanti; 4. La portata applicativa della disposizione di cui al punto 3, viene rinviata al 1° gennaio 2011 al fine di consentire all'amministrazione regionale l'adeguamento delle procedure nei termini previsti dalla legge; Si approva la presente legge Art. 1 Reclutamento di personale dirigenziale 1. Ferme restando le percentuali di cui rispettivamente all'art. 13, comma l, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e all'art. 22-bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), qualora per il reclutamento di personale dirigenziale l'amministrazione regionale bandisca concorsi per titoli ed esami, tra i titoli viene valutato anche il servizio a tempo indeterminato o in qualita' di dirigente con contratto a tempo determinato prestato presso la stessa amministrazione regionale o presso altre pubbliche amministrazioni.