(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 7 del 12 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto. 
    Considerato quanto segue: 
      1. La legge  ha  come  obiettivo  una  razionalizzazione  delle
procedure per il reclutamento  del  personale  dirigenziale  e  delle
procedure di mobilita' obbligatorie prima dell'indizione di  concorsi
pubblici; 
      2.  La  legge  specifica  a  tal  fine  che   l'amministrazione
regionale, nella valutazione dei titoli nei  concorsi  per  l'accesso
alla  qualifica  dirigenziale,  deve   prendere   in   considerazione
l'esperienza maturata  a  seguito  del  servizio  espletato  a  tempo
indeterminato o come dirigente a tempo determinato presso  la  stessa
amministrazione  o  presso  altre   pubbliche   amministrazioni;   si
specifica altresi'  che  e'  confermata  la  percentuale  massima  di
incarichi   dirigenziali   attribuibili   presso    l'amministrazione
regionale di Giunta regionale e di Consiglio regionale gia'  prevista
dalla normativa regionale; 
      3.  Attraverso  modifiche  al  Testo  unico   in   materia   di
organizzazione e ordinamento del personale si definisce in legge,  in
applicazione dei principi di cui al decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni),   la
procedura da attivare necessariamente da parte della Regione e  degli
enti dipendenti prima di bandire procedure concorsuali,  al  fine  di
consentire la mobilita' di dipendenti della pubblica  amministrazione
in possesso dei medesimi  requisiti  professionali  richiesti  per  i
posti vacanti; 
      4. La portata applicativa della disposizione di cui al punto 3,
viene  rinviata  al  1°  gennaio   2011   al   fine   di   consentire
all'amministrazione  regionale  l'adeguamento  delle  procedure   nei
termini previsti dalla legge; 
    Si approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
               Reclutamento di personale dirigenziale 
 
    1. Ferme restando le percentuali di cui rispettivamente  all'art.
13, comma l, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo  unico
in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e  all'art.
22-bis, comma  1,  della  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4
(Autonomia dell'Assemblea  legislativa  regionale),  qualora  per  il
reclutamento di personale  dirigenziale  l'amministrazione  regionale
bandisca concorsi per titoli ed esami, tra i  titoli  viene  valutato
anche il servizio a tempo indeterminato o in  qualita'  di  dirigente
con  contratto  a  tempo  determinato  prestato  presso   la   stessa
amministrazione regionale o presso altre pubbliche amministrazioni.