(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della 
             Regione Toscana n. 8 del 17 febbraio 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                               emanana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
    Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione; 
    Visto l'articolo 42, comma 4 dello Statuto della Regione Toscana; 
    Vista la legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  l  (Norme  per  il
governo del territorio); 
    Visto il regolamento emanato con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento  di  attuazione
del Titolo IV, Capo III (il territorio rurale), della legge regionale
3 gennaio 2005, n. I (Norme per il governo del territorio), 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 19 novembre 2009; 
    Visto il parere della direzione generale della Presidenza; 
    Vista la delibera della Giunta regionale del 14 dicembre 2009  n.
1176; 
    Visto il parere favorevole espresso dalle commissioni  consiliari
"Agricoltura" e "Territorio e Ambiente" nella seduta congiunta  dell'
8 gennaio 2010; 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie  locali,
espresso nella seduta del 29 gennaio 2010; 
    Visto  l'ulteriore  parere   della   direzione   generale   della
Presidenza; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n.
119; 
Considerato quanto segue: 
    1. le modifiche introdotte alla legge regionale 3  gennaio  2005,
n. 1 (Norme per il governo del territorio) con la legge regionale  21
novembre  2008,  n.  62  (Legge  di   manutenzione   dell'ordinamento
regionale 2008) rendono necessario adeguare le disposizioni contenute
nel regolamento  della  Giunta  regionale  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  9   febbraio   2007,   n.   5/R
(Regolamento di attuazione del Titolo IV,  Capo  III  (Il  territorio
rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n.  1  (Norme  per  il
governo del territorio); 
    2. la situazione reale degli imprenditori agricoli toscani,  dove
spesso l'attivita' lavorativa agricola viene  svolta  da  coadiuvanti
familiari o dipendenti, ha evidenziato la necessita'  di  individuare
tra le esigenze abitative da valutare ai fini della realizzazione  di
nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche quelle  dei  coadiuvanti
familiari  dell'imprenditore  agricolo  o  degli  addetti   a   tempo
indeterminato dell'azienda; 
    3. l'esperienza derivante dall'applicazione del d.p.g.r. 5/R/2005
ha evidenziato la necessita' di apportare alcune  modifiche  puntuali
alle  condizioni  necessarie  e  ai  requisiti   richiesti   per   la
costruzione di nuovi annessi agricoli, manufatti precari e serre; 
    4. l'esigenza  di  introdurre  semplificazioni  amministrative  e
procedurali alle modalita' di presentazione  e  di  approvazione  del
programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale,
di seguito  "programma  aziendale",  ha  portato  a  snellire  l'iter
procedurale di  approvazione  del  programma  aziendale  stesso  e  a
rivalutare le modalita' di presentazione del programma  aziendale  al
comune, tramite la previsione di modalita' telematiche; 
    5. il termine previsto per l'approvazione del programma aziendale
da parte del comune appare congruo in relazione alla complessita' del
procedimento; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 5/R/2007 
 
(Omissis).