(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'articolo 126 della Costituzione; 
    Visti gli articoli 33 e 13, comma 2, dello Statuto regionale; 
Considerato quanto segue: 
    1. I casi di cessazione dalla carica del Presidente della  Giunta
regionale,  regolati  dall'articolo  126  della  Costituzione   sono:
sfiducia, rimozione, dimissioni  volontarie,  dimissioni  contestuali
della maggioranza dei componenti  il  Consiglio  regionale,  morte  e
impedimento permanente; 
    2.   Lo   Statuto   regionale,   all'articolo   33,    disciplina
compiutamente i casi  di  cessazione  a  seguito  di  sfiducia  e  di
dimissioni, mentre le dimissioni contestuali  della  maggioranza  dei
consiglieri regionali sono di per  se'  un  fatto  concludente  e  la
rimozione  e'  operata  dal  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi
dell'articolo 126 della Costituzione; 
    3. La disposizione del comma  5  del  citato  articolo  33  dello
Statuto, per la quale le altre cause  di  cessazione  del  Presidente
della Giunta regionale sono accertate dal Consiglio regionale,  nelle
forme e con le modalita' previste dalla  legge,  e'  da  considerarsi
riferita  necessariamente  solo  alla   cessazione   per   causa   di
impedimento permanente o di morte; 
    4. La legge regionale  prevista  dallo  Statuto,  deve  limitarsi
quindi a disciplinare, tra le  cause  di  cessazione  del  Presidente
della Giunta regionale, solo i casi di impedimento  permanente  e  di
morte, perche' sono  le  sole  cause  di  cessazione  previste  dalla
Costituzione ad essere prive di una disciplina attuativa,  mentre  le
altre cause di cessazione sono gia' sufficientemente disciplinate; 
    5. Nel caso di  morte  del  Presidente  della  Giunta  regionale,
trattandosi di un evento non suscettibile di  valutazione,  la  legge
deve limitarsi a prevedere le procedure di dichiarazione e  di  presa
d'atto dell'evento stesso e degli effetti  istituzionali,  legalmente
obbligati, che ne conseguono; 
    6. Nel caso di impedimento  permanente,  invece,  trattandosi  di
evento che richiede una specifica valutazione, occorre  definire  una
procedura che  consenta  al  Consiglio  regionale  di  compiere  tale
valutazione sulla base  di  un  oggettivo  accertamento  tecnico,  da
effettuarsi ad opera di esperti qualificati; 
    7. Il  carattere  permanente  dell'impedimento  e'  da  ritenersi
riferito al tempo mancante alla naturale scadenza della carica e, per
il  suo  riscontro,  i  necessari   accertamenti   medici   sono   da
considerarsi  obbligatori  in  quanto  attuativi   della   richiamata
disposizione costituzionale; 
    8.  Ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2,  dello  Statuto   la
cessazione  del  Presidente  della  Giunta  regionale   deve   essere
dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale; 
    9. Ai sensi  dell'articolo  articolo  33,  commi  6  e  7,  dello
Statuto, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, presieduta dal
Vicepresidente della Giunta regionale, esercitano le funzioni per  il
periodo successivo alla cessazione anticipata  del  Presidente  della
Giunta  regionale,  rispettivamente  fino  alla  seduta   del   nuovo
Consiglio regionale e fino alla proclamazione  del  nuovo  Presidente
della Giunta regionale. 
 
                    Si approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. La presente legge  disciplina  le  modalita'  di  accertamento
delle cause di cessazione  anticipata  del  Presidente  della  Giunta
regionale dalla carica per  causa  di  impedimento  permanente  o  di
morte, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione e degli articoli
33, comma 5, e 13, comma 2, dello Statuto regionale.