(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 9 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: PREAMBOLO Visto l'art. 117, quarto comma della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera d), dello Statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, 176; Vista la convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996; Considerato quanto segue: 1. La Regione ritiene fondamento del vivere civile, la tutela e la salvaguardia dei diritti dei minori, anche migranti; 2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, quale organo autonomo, istituito presso il Consiglio regionale, e' considerata la figura piu' idonea a garantire la promozione, la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori; 3. Si ritiene di attribuire al Garante per l'infanzia e l'adolescenza funzioni di promozione, sostegno, controllo e di tutela dei diritti e degli interessi dei minori, in raccordo con tutti i soggetti e gli enti che hanno competenza in tale ambito; 4. Ritenuto di prevedere forme di raccordo e di collaborazione con le altre figure di garanzia regionale, il Difensore civico e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale; 5. Valutata l'importanza, per le funzioni ad esso attribuite, di assicurare al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, un adeguato trattamento economico, nonche' la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni; Si approva la presente legge: Art. 1 Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dell'art. 4, comma 1), lettera d), dello Statuto della Regione Toscana in merito ai diritti ed alle opportunita' per tutti i minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e' istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante. 2. Il garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non e' sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.