(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14  del
                            9 marzo 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'art. 117, quarto comma della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera d), dello Statuto; 
    Vista la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.  41  (Sistema
integrato di interventi e  servizi  per  la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale); 
    Vista la convenzione sui diritti del  fanciullo  adottata  a  New
York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva  con  la  legge  27  maggio
1991, 176; 
    Vista la  convenzione  europea  sull'esercizio  dei  diritti  dei
minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo  il  25  gennaio
1996; 
    Considerato quanto segue: 
    1. La Regione ritiene fondamento del vivere civile, la  tutela  e
la salvaguardia dei diritti dei minori, anche migranti; 
    2. Il  Garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  quale  organo
autonomo, istituito presso il Consiglio regionale, e' considerata  la
figura piu' idonea a garantire la promozione, la  salvaguardia  e  la
tutela dei diritti e degli interessi dei minori; 
    3.  Si  ritiene  di  attribuire  al  Garante  per  l'infanzia   e
l'adolescenza funzioni di promozione, sostegno, controllo e di tutela
dei diritti e degli interessi dei minori, in  raccordo  con  tutti  i
soggetti e gli enti che hanno competenza in tale ambito; 
    4. Ritenuto di prevedere forme di raccordo  e  di  collaborazione
con le altre figure di garanzia regionale, il Difensore civico  e  il
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della  liberta'
personale; 
    5. Valutata l'importanza, per le funzioni ad esso attribuite,  di
assicurare al Garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,  un  adeguato
trattamento economico, nonche' la dotazione di  personale,  locali  e
mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni; 
 
                    Si approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Istituzione del Garante per l'infanzia 
                           e l'adolescenza 
 
    1. Al fine di assicurare la piena attuazione dell'art.  4,  comma
1), lettera d), dello Statuto della  Regione  Toscana  in  merito  ai
diritti ed alle opportunita' per tutti i minori, anche  ai  sensi  di
quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata
a  New  York  il  20  novembre  1989  e  dalla  convenzione   europea
sull'esercizio  dei  diritti  dei  minori,  adottata  dal   Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996,  e'  istituito,  presso  il
Consiglio regionale, il Garante per l'infanzia  e  l'adolescenza,  di
seguito denominato garante. 
    2. Il garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode  della
piena indipendenza e non e'  sottoposto  a  forme  di  subordinazione
gerarchica.