(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 14 del 9 marzo 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera c) e l'art. 44 dello Statuto; 
    Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
    Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53  (Disciplina  dei
commissari nominati dalla Regione); 
    Vista la legge regionale 31 maggio 2006,  n.  20  (Norme  per  la
tutela delle acque dall'inquinamento); 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 29 gennaio 2010; 
    Considerato quanto segue: 
    1. Sono presenti in  Toscana  scarichi  di  acque  reflue  urbane
recapitanti  in  acque  dolci  o  di   transizione   provenienti   da
agglomerati maggiori o uguali a duemila abitanti equivalenti, nonche'
scarichi di acque reflue urbane recapitanti in acque marino  costiere
provenienti da agglomerati maggiori o  uguali  a  diecimila  abitanti
equivalenti,  che  non  risultano  ancora  sottoposti  a  trattamento
secondario o per cui  detto  trattamento  non  risulta  correttamente
dimensionato; 
    2. Il mancato adeguamento degli  impianti  di  depurazione  o  il
mancato collettamento  delle  acque  reflue  urbane  ad  impianti  di
depurazione determina, in alcuni  casi,  il  superamento  dei  valori
limite di emissione previsti  dall'allegato  5  alla  parte  III  del
d.lgs. n. 152/2006; 
    3. Il superamento dei valori limite indicati al punto 2, comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla  vigente  normativa,  e,
ove tale situazione si protragga nel tempo, determina  condizioni  di
non autorizzabilita' degli scarichi interessati; 
    4. E'  necessario  prevenire  situazioni  di  emergenza  di  tipo
sanitario e di igiene pubblica che deriverebbero dalla chiusura degli
scarichi, assicurando la vivibilita' dei centri abitati interessati; 
    5. La competenza relativa  alla  redazione  ed  approvazione  del
programma degli interventi del servizio  idrico  integrato,  tra  cui
sono da annoverare  gli  impianti  di  depurazione,  appartiene  alle
autorita' di ambito  territoriale  (AATO),  mentre  la  realizzazione
degli stessi  compete  al  gestore,  secondo  quanto  previsto  nella
convenzione da questo stipulata con l'AATO di  riferimento  ai  sensi
dell'art. 151 del d.lgs. n. 152/2006; 
    6.  E'  necessario  che  le  AATO  procedano   con   la   massima
tempestivita'  all'approvazione  di  un  piano  stralcio  del   piano
d'ambito, al fine di assicurare la piu' celere realizzazione di tutti
gli interventi indifferibili ed urgenti, necessari per  l'adeguamento
degli scarichi  delle  acque  reflue  urbane  con  priorita'  per  le
situazioni a piu' alta criticita' sanitaria e di igiene pubblica; 
    7. Gli interventi di cui al punto 6,  devono  essere  programmati
tenendo conto  della  necessita'  di  raggiungere  gli  obiettivi  di
qualita' stabiliti dal piano di tutela delle acque  di  cui  all'art.
121 del d.lgs. n. 152/2006 e dal piano di gestione di cui all'art. 1,
comma 3-bis, del  decreto-legge  30  dicembre  2008  n.  208  (Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente), convertito in legge, con modificazioni, dall'art.  1,
comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, oltre  che  l'obiettivo
di cui all'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e a tal fine  si
assegnano alle AATO  termini  precisi  per  effettuare  le  opportune
verifiche  ed  eventualmente   integrare   i   piani   stralcio   con
l'inserimento degli ulteriori interventi necessari; 
    8. E' necessario porre in essere tutte le  possibili  azioni  per
assicurare la realizzazione  degli  interventi  contenuti  nei  piani
stralcio, prevedendo in particolare: 
    a) l'attribuzione alla Giunta regionale di  poteri  di  vigilanza
sulla realizzazione degli interventi previsti dalla  presente  legge,
nonche' di impulso e  coordinamento  dei  soggetti  interessati  alla
realizzazione degli stessi; 
    b) l'attribuzione alla Giunta regionale di poteri sostitutivi  in
caso di mancata approvazione, nei tempi stabiliti, dei piano stralcio
da parte delle AATO; 
    c) la nomina di un commissario ad acta per la sostituzione  degli
organi inadempienti delle AATO, in caso di mancato espletamento,  nei
tempi stabiliti, degli adempimenti  necessari  per  la  realizzazione
degli interventi. 
    9. Data la straordinarieta' della situazione ed in considerazione
del fatto che le risorse finanziarie necessarie per la  realizzazione
in tempi celeri degli interventi di  cui  si  tratta,  non  risultano
disponibili  attraverso  il  solo  gettito   tariffario,   si   rende
necessario  un  concorso  finanziario  aggiuntivo  della  Regione  da
escludere dal computo della tariffa; 
    10.  Occorre  prevedere  che  le  province,  enti  competenti  al
rilascio delle autorizzazioni agli scarichi di cui si tratta ai sensi
dell'art. 4 della l.r. n. 20/2006, possano rilasciare  autorizzazioni
provvisorie,   per   il   periodo   strettamente   necessario    alla
realizzazione delle opere di adeguamento del trattamento delle  acque
reflue urbane, in considerazione del  fatto  che  la  chiusura  degli
scarichi puo' determinare situazioni  di  emergenza  sanitaria  e  di
igiene pubblica; 
    11.  Al  fine  di  garantire  la  tempestiva   esecuzione   degli
interventi contenuti nei piani stralcio, la presente  legge  contiene
disposizioni acceleratorie, anche in deroga alle procedure ordinarie,
che pongono, tra l'altro, in capo all'AATO,  le  competenze  relative
all'approvazione   dei   progetti   degli   interventi    e    quelle
espropriative; 
    12. Per le finalita' indicate al punto 11, nei  casi  in  cui  la
realizzazione dell'intervento richieda una  variante  agli  strumenti
della pianificazione territoriale, occorre  prevedere  una  riduzione
dei termini per la conclusione dell'accordo di pianificazione di  cui
agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.  1
(Norme per il governo del territorio); 
    13. Per limitare nel tempo gli effetti delle misure straordinarie
e derogatorie e' necessario individuare un termine di  vigenza  delle
disposizioni contenute nei capi I, II e III; 
    14. E' opportuno prevedere una dilazione dei tempi previsti dalle
norme transitorie della l.r. n.  20/2006  per  l'autorizzazione  allo
scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e contaminate  e  una
semplificazione e snellimento dei procedimenti autorizzativi; 
    15. La presente  legge,  inoltre,  prevede  il  differimento  dei
termini previsti dalla l.r. n. 20/2006  per  la  predisposizione  dei
programmi   degli   interventi   relativi,   rispettivamente,    agli
scaricatori di piena ed alle condotte bianche, nonche' agli  scarichi
di acque reflue urbane provenienti da agglomerati inferiori a duemila
abitanti equivalente. 
    Cio' perche' si e' posta la necessita' di  rivalutare  i  termini
originariamente previsti in considerazione della complessita' tecnica
del contenuto dei suddetti programmi ed al fine di renderne  coerente
la  tempistica  con  quella  prevista  dai  piani  stralcio  per  gli
interventi piu' urgenti; 
    16. Allo  scopo  di  semplificare  e  snellire  le  procedure  di
approvazione dei programmi di interventi relativi  agli  scarichi  di
acque reflue urbane provenienti da agglomerati  inferiori  a  duemila
abitanti  equivalente,  viene  eliminato   il   parere   dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana  (ARPAT),  anche
in considerazione del fatto che tale tipo di attivita'  non  e'  piu'
pienamente coerente con il ruolo  istituzionale  dell'Agenzia,  cosi'
come risultante dalla legge regionale 22 gennaio 2009  n.  30  (Nuova
disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale  della
Toscana "ARPAT"). 
    Rimangono invece confermate in capo  all'ARPAT  le  attivita'  di
controllo e  supporto  tecnico  scientifico  agli  enti  titolari  di
funzioni amministrative e autorizzative in materia di scarichi civili
e industriali e relativi impianti, come previsto nello  schema  della
carta dei servizi e delle attivita' di cui all'allegato A  alla  l.r.
n. 30/2009; 
    17. Sempre con riferimento agli scarichi di acque  reflue  urbane
provenienti da agglomerati inferiori a duemila abitanti  equivalente,
si prevede la possibilita' che i relativi  interventi  si  concludano
anche  successivamente  alla  scadenza  del  31  dicembre   2015,   a
condizione che tale differimento non pregiudichi,  in  considerazione
della minor rilevanza dello scarico, il raggiungimento dell'obiettivo
di qualita' del corpo idrico interessato. Peraltro,  la  possibilita'
di  posticipare  l'esecuzione  di  questi  interventi,  consente   di
realizzare economie e liberare risorse nel breve e medio  periodo  da
utilizzare  per  l'inserimento  nei  piani  stralcio   di   ulteriori
interventi strategici; 
    18. Si rende infine necessario modificare la legge  regionale  18
maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e  la  bonifica
dei siti inquinati), al fine di inserire un articolo che  disciplini,
in presenza di un vuoto normativo a livello  nazionale,  la  gestione
delle acque di miniera che, a seguito della cessazione dell'attivita'
estrattiva, non risultano assimilabili alle acque reflue industriali; 
    19. A seguito della cessazione della  concessione,  le  acque  di
miniera  devono  essere  prioritariamente  destinate  al  riutilizzo,
laddove tecnicamente possibile, e  a  tal  fine  si  prevede  che  il
concessionario sia tenuto ad effettuare, oltre alla caratterizzazione
e alla valutazione degli effetti prodotti  sul  reticolo  idrografico
interessato, uno  studio  di  fattibilita'  per  il  recupero  ed  il
riutilizzo di tali acque; 
    20.  Poiche',  per  la  sicurezza  dei  siti  ove  si  e'  svolta
l'attivita' estrattiva e' necessario  assicurare  il  deflusso  delle
acque di miniera, la presente legge prevede  che,  nelle  more  dello
svolgimento delle indagini di cui al punto 17 e  della  realizzazione
degli interventi preordinati al riutilizzo, tali acque continuino  ad
essere  immesse  nel  corpo  idrico   ricettore   con   il   costante
monitoraggio delle matrici ambientali interessate; 
 
                             Si approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto della legge 
 
    1. La presente legge dispone misure straordinarie  per  prevenire
le situazioni di emergenza sanitaria e di igiene  pubblica,  relative
agli  scarichi  in  acque  superficiali  di   acque   reflue   urbane
provenienti da agglomerati  maggiori  o  uguali  a  duemila  abitanti
equivalenti, se recapitanti in acque dolci o in acque di transizione,
e maggiori o uguali a diecimila abitanti equivalenti, se  recapitanti
in acque  marino  costiere,  con  particolare  attenzione  alle  aree
sensibili. 
    2. La presente  legge  contiene  altresi'  modifiche  alla  legge
regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme  per  la  tutela  delle  acque
dall'inquinamento) e alla legge  regionale  18  maggio  1998,  n.  25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).