(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; 
    Visto l'art. 118, comma 1 della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Vista la legge  regionale  16  giugno  2008,  n.  36  (Disciplina
dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori  effettuato   mediante
noleggio di autobus con conducente); 
    Visto il parere del Comitato tecnico di Direzione espresso  nella
seduta del 3 dicembre 2010; 
    Visto il parere della direzione generale della presidenza; 
    Vista la deliberazione della Giunta n. 9 dell'11 gennaio 2010; 
    Visto il parere della Commissione consiliare del 28 gennaio  2010
ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto; 
    Visto il parere favorevole, con  raccomandazioni,  del  Consiglio
delle Autonomie Locali, espresso nella seduta del 29 gennaio 2010; 
    Vista la deliberazione della Giunta n. 203 del 23  febbraio  2010
con la quale e' stato adottato il regolamento; 
    Considerato quanto segue: 
      1. il presente regolamento da'  attuazione  all'art.  11  della
legge regionale 36/2008 che disciplina l'esercizio dell'attivita'  di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio con  conducente
nel rispetto dei principi a tutela  della  concorrenza  di  cui  alla
legge 11 agosto 2003, n. 218; 
      2. l'esigenza di garantire condizioni omogenee e  comportamenti
univoci su tutto il territorio regionale a tutela  della  concorrenza
tra le imprese che svolgono  il  servizio  di  noleggio  autobus  con
conducente ha posto la necessita' di  disciplinare  le  modalita'  di
rilascio del titolo autorizzativo nonche' le  modalita'  e  procedure
per la verifica della permanenza dei  requisiti  di  accesso  a  tale
professione; 
      3. si e' posta altresi' l'esigenza di coordinare le modalita' e
le procedure di cui al punto 2 con le disposizioni della nuova  legge
regionale n. 23 luglio 2009 n. 40 (legge di semplificazione  riordino
normativo 2009); 
      4. al  fine  di  costituire  -come  richiesto  dalla  normativa
nazionale di riferimento- un quadro conoscitivo del  numero  e  della
distribuzione territoriale delle imprese professionali che esercitano
l'attivita' oggetto del presente  regolamento  anche  in  conformita'
alle disposizioni contenute nella legge regionale 5 ottobre 2009 n 54
(istituzione  del  sistema  informativo  e  del  sistema   statistico
regionale. Misure per il coordinamento  delle  infrastrutture  e  dei
servizi  per  lo  sviluppo   delle   societa'   dell'informazione   e
conoscenza) sono stabilite: 
        a)  le  modalita'  di  tenuta  e  organizzazione,  presso  la
struttura regionale competente, del registro regionale delle imprese; 
        b) gli adempimenti posti a carico delle  province  in  ordine
alla periodica comunicazione alla Regione delle informazioni relative
alle imprese nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo I, capo
I della legge 40/2009 e  degli  standard  tecnologici  e  informativi
della legge 54/2009; 
        c)  la  trasmissione  annuale  -  da  parte  della  struttura
regionale  competente  -  dei  suddetti  dati  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo modalita' concordate  con  il
Ministero  stesso  e  compatibili  con  gli  standard  tecnologici  e
informativi della Regione; 
      5.  e'  necessario  introdurre,  nella  more   della   completa
attuazione delle disposizioni della l.r. 40/2009  e  con  particolare
riferimento allo svolgimento per via telematica dei  procedimenti  di
competenza dei SUAP, disposizioni procedurali transitorie finalizzate
ad assicurare l'immediata operativita' del presente regolamento; 
      6. di accogliere parzialmente le  raccomandazioni  fornite  nel
parere  del  Consiglio  delle  autonomie   locali   e   di   adeguare
conseguentemente il testo: 
    Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
                       (art. 11 l.r. 36/2008) 
 
    Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11  della  legge
regionale  16  giugno  2008,  n.  36  (Disciplina  dell'attivita'  di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus  con
conducente) disciplina le modalita' del rilascio delle autorizzazioni
all'esercizio del servizio di noleggio  autobus  con  conducente,  le
modalita' e  le  procedure  per  la  verifica  della  permanenza  dei
requisiti di cui al decreto  legislativo  22  dicembre  2000  n.  395
(Attuazione della direttiva  del  consiglio  dell'Unione  Europea  n.
98/76/CE  )  e  alle  relative  disposizioni  attuative,  nonche'  le
modalita' della tenuta del registro regionale delle imprese.