(Pubblicato del Bollettino ufficiale della 
              Regione Toscana n. 15 del 10 marzo 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                                emana 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
    Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto; 
    Visto la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82  (Accreditamento
delle strutture e  dei  servizi  alla  persona  del  sistema  sociale
integrato) e in particolare l'art. 11; 
    Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni  in
materia di qualita' della normazione); 
    Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso  nella
seduta del 7 gennaio 2010; 
    Visto il parere della direzione generale della  Presidenza,  reso
ai sensi dell'art. 16 del regolamento interno della Giunta  regionale
Toscana 18 maggio 2009, n. 1; 
    Visto   l'esito   favorevole   del   tavolo   di    concertazione
istituzionale nella seduta del 18 gennaio 2010; 
    Visto l'esito favorevole del  tavolo  di  concertazione  generale
nella seduta del 20 gennaio 2010; 
    Vista la preliminare  deliberazione  della  Giunta  regionale  25
gennaio 2010, n. 59; 
    Visto il parere della IV  Commissione  consiliare,  espresso,  ai
sensi dell'art. 42,  comma  2  dello  Statuto,  nella  seduta  del  3
febbraio 2010; 
    Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso, ai
sensi dell'art. 66, comma  3  dello  Statuto,  nella  seduta  del  29
gennaio 2010; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 23  febbraio  2010,
n. 206; 
    Considerato quanto segue: 
      1.  La  legge  regionale   n.   82   del   28   dicembre   2009
(Accreditamento delle  strutture  e  dei  servizi  alla  persona  del
sistema sociale integrato), all'art. 11, indica che  dovranno  essere
disciplinati con regolamento: 
    a)  i  requisiti  generali  e  specifici  per   l'accreditamento,
distinti per tipologia di servizio; 
    b) le modalita' per la concessione, gestione  ed  erogazione  dei
titoli di acquisto; 
    c) gli indicatori per la verifica  dell'attivita'  svolta  e  dei
risultati raggiunti; 
    d) le modalita' attuative dei processi informativi. 
    2. I requisiti, che costituiscono  gli  allegati  A,  B  e  C  al
presente regolamento,  riguardano  in  particolare  la  gestione  del
servizio  in  relazione  al  sistema   organizzativo,   gli   aspetti
tecnico-professionali   e   le   modalita'   di   rilevazione   della
soddisfazione degli utenti e degli operatori allo scopo di  garantire
la qualita'  dei  servizi  e  l'adeguatezza  alla  soddisfazione  dei
bisogni. 
    3. Gli indicatori per la verifica  dell'attivita'  svolta  e  dei
risultati raggiunti, che costituiscono gli  allegati  D,  E  e  F  al
presente  regolamento,   sono   finalizzati   all'individuazione   di
eventuali azioni  correttive  per  il  miglioramento  continuo  della
qualita'. 
    4. I titoli per l'acquisto dei  servizi  sociali  integrati  sono
gestiti dagli enti competenti per specifiche prestazioni erogate  dai
soggetti accreditati e inseriti negli appositi  elenchi,  sulla  base
del  percorso  assistenziale  personalizzato  e  nel  rispetto  della
disciplina dell'ISEE per consentire una  migliore  fruibilita'  delle
prestazioni offerte dal sistema integrato. 
    Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento costituisce  attuazione  dell'art.  11
della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82  (Accreditamento  delle
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).