(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
              Regione Liguria n. 10 del 30 giugno 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Sostituzione dell'art. 88 della legge regionale 
      6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia 
 
    1. L'art. 88 della legge  regionale  16/2008  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 88 (Effetti dell'entrata in vigore della presente  legge  e
rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani  di
bacino). - 1. I PUC adottati successivamente alla data di entrata  in
vigore della presente legge: 
      a) definiscono la disciplina degli interventi  assentibili  sul
patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo
a riferimento le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II; 
      b)  attribuiscono  agli  ambiti  e  ai  distretti  gli   indici
edificatori e gli altri  parametri  urbanistico-edilizi  assumendo  a
riferimento le definizioni di cui alla Parte II, Titolo I. 
    2. La disciplina introdotta nei PUC a norma del comma 1  comporta
la  soppressione  delle  norme  dei  regolamenti  edilizi  localmente
vigenti contenenti la definizione delle tipologie degli interventi  e
la definizione dei parametri urbanistico-edilizi. 
    3. I Comuni dotati di PUC entro il termine  di  quarantadue  mesi
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  adeguano  la
relativa disciplina alle definizioni delle tipologie degli interventi
urbanistico-edilizi e  dei  parametri  urbanistico-edilizi  contenute
rispettivamente nella Parte I, Titolo II e nella Parte II,  Titolo  I
mediante adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui
al  comma  6;  decorso  infruttuosamente  il  suddetto   termine   le
definizioni  relative  ai  parametri  urbanistico-edilizi  prevalgono
sulla disciplina del vigente PUC. 
    4. I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione  annesso  al  regolamento   edilizio   recepiscono   le
definizioni delle tipologie degli  interventi  urbanistico-edilizi  e
dei  parametri  urbanistico-edilizi  di  cui  al  comma  3   all'atto
dell'adozione del PUC.  Resta  ferma  la  facolta'  di  recepire  nel
vigente  strumento  urbanistico  le  suddette  definizioni   mediante
adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui al comma
6. 
    5. I Comuni che prima della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge hanno adottato il progetto  preliminare  di  PUC  sono
tenuti a recepire le definizioni  delle  tipologie  degli  interventi
urbanistico-edilizi e dei  parametri  urbanisticoedilizi  di  cui  al
comma 3 in sede di adozione del progetto definitivo  di  PUC  e,  nel
caso in  cui  il  progetto  definitivo  di  PUC  sia  stato  adottato
successivamente e il relativo iter  di  approvazione  comunale  e  di
controllo di legittimita' provinciale di cui all'art. 40 della  legge
regionale 36/1997 e  successive  modifiche  e  integrazioni  non  sia
ancora concluso, devono recepire tali definizioni  mediante  apposita
modifica integrativa del progetto definitivo. 
    6.  La  variante  di  adeguamento  dello  strumento   urbanistico
comunale che i Comuni devono adottare a norma del comma  3  e  quella
che i Comuni hanno facolta' di adottare  ai  sensi  del  comma  4  e'
soggetta alla seguente procedura: 
      a) pubblicazione della deliberazione del Consiglio  comunale  e
dei relativi atti mediante deposito a  libera  visione  del  pubblico
presso la segreteria comunale per trenta giorni  consecutivi,  previo
avviso  da  affiggersi  all'albo  pretorio  e  da   pubblicarsi   nel
Bollettino ufficiale della Regione Liguria nonche' da divulgarsi  con
ogni altro mezzo ritenuto idoneo; 
      b) ricevimento, fino a  trenta  giorni  dopo  la  scadenza  del
suddetto periodo di deposito, di osservazioni da parte di chiunque vi
abbia interesse; 
      c) pronuncia con deliberazione  del  Consiglio  comunale  sulle
osservazioni pervenute; 
      d)  approvazione  della  Regione  o  della   Provincia   ovvero
assoggettamento a controllo di legittimita' da parte della  Provincia
a norma delle disposizioni della legge regionale 36/1997 e successive
modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine  perentorio
di centottanta giorni dal ricevimento degli  atti  comunali,  decorso
infruttuosamente il quale la variante  al  vigente  piano  regolatore
generale o al PUC si intende approvata o divenuta efficace. 
    7. L'effetto di prevalenza automatica previsto nel comma 3 non si
applica nei confronti dei titoli edilizi diretti o convenzionati gia'
rilasciati e delle DIA gia' presentate  alla  data  di  scadenza  del
termine  ivi  fissato  fermo  restando  che  i  relativi   interventi
urbanistico-edilizi devono essere attuati entro i termini di inizio e
fine lavori previsti nel relativo titolo ai sensi dell'art. 34, comma
5. 
    8. Dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in
attesa dell'adeguamento di cui ai commi 3, 4  e  5,  le  disposizioni
relative   alle   definizioni   delle   tipologie    di    interventi
urbanistico-edilizi contenute nella relativa Parte I, Titolo II: 
      a)  prevalgono   immediatamente   su   quelle   contenute   nei
regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai
soli fini dell'individuazione del titolo abilitativo, della tipologia
di intervento e del relativo regime sanzionatorio, rimanendo operante
la disciplina sostanziale contenuta nei vigenti strumenti urbanistici
comunali relativa agli interventi ammissibili  ed  alle  modalita'  e
condizioni di loro attuazione; 
      b) operano  nell'applicazione  della  normativa  dei  Piani  di
Bacino, fatte salve le specifiche disposizioni ivi  contenute  o  gli
indirizzi e i criteri emanati dalle competenti autorita'.».