(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
     della Regione Piemonte parte I-II n. 29 del 22 luglio 2010) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Visto l'art. 77-ter, comma 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto l'art. 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n, 33, 
    Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42; 
    Vista la legge regionale 1 ° giugno 2010, n. 14; 
    Visti i regolamenti regionali 8 febbraio 2010, n. 3/R e 29  marzo
2010, n. 9/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  18-337  del  19
luglio 2010 
 
                               Emana: 
 
il seguente regolamento 
    Regolamento   regionale   recante:   «Ulteriori   modifiche    al
regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R (Disciplina  del  patto
di stabilita' interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)». 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 4 del regolamento regionale 8  febbraio  2010,
                               n. 3/R 
 
    1. L'art. 4 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 4. 
 
 
                        Incentivi e sanzioni 
 
    1. Agli enti il cui obiettivo e' modificato, ai  sensi  dell'art.
3, comma 2, in senso peggiorativo, e' riconosciuta,  a  valere  sugli
obiettivi  del  Patto  di  stabilita'  interno  relativo  agli   anni
successivi  al  2010,  una  premialita'  garantita  dalla  Regione  e
ripartita secondo un profilo temporale definito dalla Regione  previa
consultazione con gli enti stessi. 
    2. Agli enti di cui al comma 1, la Regione  puo'  riconoscere  un
maggior punteggio nei  bandi  per  la  concessione  di  finanziamenti
specifici. 
    3. Gli enti il cui obiettivo e' modificato, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il  rientro  secondo  un
profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli
enti stessi. 
    4. Le sanzioni previste dalla normativa statale  si  applicano  a
tutti gli enti locali che non hanno conseguito l'obiettivo assegnato,
individuato sia ai sensi del comma 1 che dell'art. 3, commi  2  e  5,
anche nel caso in cui  sia  stato  rispettato  l'obiettivo  regionale
aggregato del comparto. 
    5. Agli enti che registrano a fine esercizio  un  saldo  migliore
dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi  dell'art.  3  puo'  essere
comminata una  penalita'  a  valere  sugli  obiettivi  del  Patto  di
stabilita'  interno  relativo  all'anno  2011  modulata  in   ragione
dell'entita' della differenza fra i due predetti valori. La penalita'
non e' applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una  soglia
definita in sede di disciplina  regionale  del  Patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2011, previo parere del Consiglio delle  autonomie
locali ovvero, nelle more della costituzione di  quest'ultimo,  della
Conferenza Regione-Autonomie  locali,  da  esprimere  entro  quindici
giorni dal ricevimento della proposta.».