(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Molise n. 24 - Parte prima - del 16 agosto 2010) 
 
    Premesso che: 
    Il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n.  179  del
16 luglio 2010. 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. L'art. 16 del regolamento  interno  dell'assemblea  regionale,
adottato con deliberazione del consiglio regionale 25 marzo 1985,  n.
144, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  16  (Composizione  dei  gruppi  consiliari).  -  I  gruppi
consiliari sono formati dagli eletti nelle  liste  aventi  lo  stesso
contrassegno. 
    Altri  gruppi  possono  essere  costituiti,  a   condizione   che
corrispondano  a  gruppi  autonomi  o  componenti  del  gruppo  misto
presenti almeno in una delle due Camere del Parlamento italiano e  di
quello europeo, su richiesta di almeno due consiglieri regionali. 
    Qualora  un  consigliere  non  intenda  appartenere   al   gruppo
costituito ai sensi dei commi precedenti puo' entrare a far parte  di
altro gruppo, che ne sia consenziente, o del gruppo misto. 
    Nelle ipotesi di cui al comma  precedente  i  consiglieri  devono
comunicare tempestivamente e per iscritto al Presidente del Consiglio
l'adesione ad un gruppo diverso.».