(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 - Parte prima - del 16 agosto 2010) Premesso che: Il consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 179 del 16 luglio 2010. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 16 del regolamento interno dell'assemblea regionale, adottato con deliberazione del consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 144, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Composizione dei gruppi consiliari). - I gruppi consiliari sono formati dagli eletti nelle liste aventi lo stesso contrassegno. Altri gruppi possono essere costituiti, a condizione che corrispondano a gruppi autonomi o componenti del gruppo misto presenti almeno in una delle due Camere del Parlamento italiano e di quello europeo, su richiesta di almeno due consiglieri regionali. Qualora un consigliere non intenda appartenere al gruppo costituito ai sensi dei commi precedenti puo' entrare a far parte di altro gruppo, che ne sia consenziente, o del gruppo misto. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i consiglieri devono comunicare tempestivamente e per iscritto al Presidente del Consiglio l'adesione ad un gruppo diverso.».