(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 50 del 21 luglio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 1. L'ordinamento amministrativo della Giunta regionale si ispira ai principi dell'attivita' amministrativa e di organizzazione di cui al Titolo IX dello Statuto regionale. 2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza), le parole "tre anni" sono sostituite con le seguenti «l'intera legislatura». 3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive delle liberta' personali ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole «tre anni» sono sostituite con le seguenti «l'intera legislatura». 4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del comitato regionale per le telecomunicazioni - CO.RE.COM), le parole «cinque anni dalla loro elezione» sono sostituite con le seguenti «l'intera legislatura». 5. Le indennita' spettanti ai soggetti nominati o designati dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n.17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura del dieci per cento. Uguale riduzione si applica nei confronti dei direttori delle agenzie regionali. 6. A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 17/1996 decadono decorsi novanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Presidente del Consiglio regionale provvede obbligatoriamente, per tempo, agli adempimenti per garantire continuita' amministrativa attraverso la predisposizione dei relativi avvisi. 7. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 17/1996, la lettera a) e' cosi' sostituita: «a) i parlamentari europei, i presidenti delle province, gli assessori provinciali e comunali e delle comunita' montane;». 8. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), le parole «Consulenza legale e documentazione» sono sostituite con le seguenti «Verifica legge regionale 7 agosto 1996, n.17. Pareri legali per il Consiglio e la Giunta regionale». 9. Il soggetto nominato o designato comunica immediatamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione il sopravvenire di una delle cause di esclusione, di incompatibilita', di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge. 10. Per la nomina dei soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo), non si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 17/1996, fatte salve, in ogni caso, sia la sussistenza dei requisiti in materia previsti, sia la potesta' di determinare la durata temporale delle stesse nomine. 11. Ai fini di una migliore razionalizzazione della materia le concessioni di cui all'art. 4 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), anche scadute, in regola con gli obblighi contributivi, sono prorogate sino al 31 gennaio 2011. 12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il raccordo funzionale degli stessi uffici con le strutture organizzative dell'amministrazione regionale e l'istituzione di strutture di missione. 13. La regione Campania favorisce la completa digitalizzazione e informatizzazione della propria attivita' burocratica. 14. Per esigenze di contenimento della spesa regionale e di rafforzamento dell'efficacia di gestione le societa' partecipate dalla Regione riducono i propri consigli di amministrazione a tre componenti e, nel contempo, riducono le rispettive indennita' di almeno il dieci per cento. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali consiglieri delle societa' partecipate cessano dal mandato continuando ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo. Le societa' partecipate adeguano i propri statuti sociali e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni del presente articolo anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia. 15. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 5 giugno 1996, n.13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), e' cosi' sostituito: «1. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 28, a favore del consigliere regionale e' concesso un ssegno in misura pari alla meta' dell'indennita' di carica di cui all'art. 2 della presente legge.».