(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
             Regione Campania n. 50 del 21 luglio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. L'ordinamento amministrativo della Giunta regionale si  ispira
ai principi dell'attivita' amministrativa e di organizzazione di  cui
al Titolo IX dello Statuto regionale. 
    2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24  luglio  2006,
n. 17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza),  le
parole  "tre  anni"  sono  sostituite  con  le   seguenti   «l'intera
legislatura». 
    3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24  luglio  2006,
n. 18 (Istituzione dell'Ufficio del Garante delle persone  sottoposte
a  misure  restrittive  delle  liberta'  personali  ed   osservatorio
regionale sulla detenzione), le parole «tre anni» sono sostituite con
le seguenti «l'intera legislatura». 
    4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 1°  luglio  2002,
n.  9  (Norme  in   materia   di   comunicazione   e   di   emittenza
radiotelevisiva  ed  istituzione  del  comitato  regionale   per   le
telecomunicazioni - CO.RE.COM), le parole  «cinque  anni  dalla  loro
elezione» sono sostituite con le seguenti «l'intera legislatura». 
    5. Le indennita' spettanti ai soggetti nominati o  designati  dal
Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale  7  agosto  1996,
n.17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni
di competenza della regione Campania), sono ridotte nella misura  del
dieci per cento.  Uguale  riduzione  si  applica  nei  confronti  dei
direttori delle agenzie regionali. 
    6. A partire dalla nona legislatura tutte le nomine, le  proposte
o le designazioni a pubblici incarichi di  competenza  del  Consiglio
regionale ai sensi della legge regionale n. 17/1996 decadono  decorsi
novanta  giorni  dalla  data  di  proclamazione  degli   eletti.   Il
Presidente del Consiglio regionale  provvede  obbligatoriamente,  per
tempo, agli  adempimenti  per  garantire  continuita'  amministrativa
attraverso la predisposizione dei relativi avvisi. 
    7. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale  n.  17/1996,  la
lettera a) e' cosi' sostituita: 
      «a) i parlamentari europei, i presidenti  delle  province,  gli
assessori provinciali e comunali e delle comunita' montane;». 
    8. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 4  luglio  1991,
n. 11 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale), le  parole
«Consulenza legale e documentazione» sono sostituite con le  seguenti
«Verifica legge regionale 7 agosto 1996, n.17. Pareri legali  per  il
Consiglio e la Giunta regionale». 
    9. Il  soggetto  nominato  o  designato  comunica  immediatamente
all'organo che ha provveduto  alla  nomina  o  alla  designazione  il
sopravvenire di una delle cause di esclusione,  di  incompatibilita',
di conflitto e di cumulo di cui alla presente legge. 
    10. Per la nomina dei soggetti di  cui  all'art.  3  della  legge
regionale 7 dicembre  1993,  n.  41  (Assetto  normativo  degli  enti
turistici periferici a seguito della soppressione del  Ministero  del
turismo, sport e spettacolo), non si applicano le  procedure  di  cui
agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 17/1996, fatte salve, in
ogni caso, sia la sussistenza dei requisiti in materia previsti,  sia
la potesta' di determinare la durata temporale delle stesse nomine. 
    11. Ai fini di una migliore razionalizzazione  della  materia  le
concessioni di cui all'art. 4 della legge regionale 29  luglio  2008,
n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque  minerali
e termali, delle risorse geotermiche  e  delle  acque  di  sorgente),
anche  scadute,  in  regola  con  gli  obblighi  contributivi,   sono
prorogate sino al 31 gennaio 2011. 
    12.  Con  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale   e'
disciplinata l'organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione
del Presidente, nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli 4
e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche),  il  raccordo  funzionale  degli  stessi  uffici  con  le
strutture    organizzative    dell'amministrazione    regionale     e
l'istituzione di strutture di missione. 
    13. La regione Campania favorisce la completa digitalizzazione  e
informatizzazione della propria attivita' burocratica. 
    14. Per esigenze di  contenimento  della  spesa  regionale  e  di
rafforzamento dell'efficacia  di  gestione  le  societa'  partecipate
dalla Regione riducono i propri consigli  di  amministrazione  a  tre
componenti e, nel contempo,  riducono  le  rispettive  indennita'  di
almeno il dieci per cento. Alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge gli attuali  consiglieri  delle  societa'  partecipate
cessano   dal   mandato   continuando   ad   assicurare   l'ordinaria
amministrazione fino alla ricostituzione dell'organo  amministrativo.
Le societa' partecipate adeguano  i  propri  statuti  sociali  e  gli
eventuali patti parasociali alle disposizioni del  presente  articolo
anche in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia. 
    15. Il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 5 giugno  1996,
n.13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario  agli
eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), e' cosi'
sostituito: 
    «1. Nelle ipotesi di cui al precedente  art.  28,  a  favore  del
consigliere regionale e' concesso un ssegno in misura pari alla meta'
dell'indennita' di carica di cui all'art. 2 della presente legge.».