(Pubblicata nell'edizione straordinaria al Bollettino ufficiale 
   della Regione Molise n. 22 - Parte prima - del 22 luglio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Sono abrogati i commi 7 e 8 dell'art. 18 della legge regionale
22 gennaio 2010, n. 3 e il comma 6 dell'art. 3 della legge  regionale
13 gennaio 2009, n. 1. 
    2. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  di  significativi
livelli  di  riduzione  della  spesa  per  il  personale,  la  giunta
regionale e' autorizzata a operare la revisione dell'istituto di  cui
all'art.  29bis  della  legge  regionale  8  aprile  1997,  n.  7,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  in   coerenza   con   le
disposizioni ordinamentali previste  in  materia  della  legislazione
vigente,  con  i  principi  e  le  procedure  previste  dal   decreto
legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  e  dai  contratti  collettivi
nazionali di lavoro. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 2, sono annualmente  ridotti,
fino alla integrale soppressione,  i  contingenti  numerici  previsti
dall'art. 17, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2008, n. 12, in
conseguenza della progressiva cessazione  dal  servizio  a  qualsiasi
titolo dei dipendenti ricompresi nei contingenti medesimi. 
    4. Nell'ambito della utilizzazione delle risorse  gia'  destinate
al finanziamento dell'istituto di cui  all'art.  29-bis  della  legge
regionale  8  aprile  1997,  n.  7,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, la Regione destina al miglioramento dei  saldi  annuali
di bilancio le  corrispondenti  economie  di  spesa  derivanti  dalla
progressiva riduzione dei contingenti numerici di cui al comma 3.