(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
     Regione Sardegna - Parte I e II - n. 20 del 3 luglio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Definizione di impianti produttivi 
 
    1. Alla legge regionale 5 marzo 2008,  n.  3  (legge  finanziaria
2008), sono apportate le modifiche previste dai commi seguenti. 
    2. La lettera c) del comma  17  dell'articolo  1,  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le
attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse  le  attivita'
agricole,  commerciali  e  artigianali,  le  attivita'  turistiche  e
alberghiere, ogni attivita' imprenditoriale di edilizia residenziale,
i servizi resi dalle banche  e  dagli  intermediari  finanziari  e  i
servizi di telecomunicazione.». 
    3. Al primo periodo del comma 26 dell'articolo 1, dopo le  parole
«funzionali alle attivita' economiche» sono aggiunte le  seguenti  «e
produttive».