(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - Parte I e II - n. 20 del 3 luglio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Definizione di impianti produttivi 1. Alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono apportate le modifiche previste dai commi seguenti. 2. La lettera c) del comma 17 dell'articolo 1, e' sostituita dalla seguente: «c) per impianti produttivi: gli insediamenti relativi a tutte le attivita' di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attivita' agricole, commerciali e artigianali, le attivita' turistiche e alberghiere, ogni attivita' imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazione.». 3. Al primo periodo del comma 26 dell'articolo 1, dopo le parole «funzionali alle attivita' economiche» sono aggiunte le seguenti «e produttive».