(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
     Regione Sardegna - Parte I e II - n. 20 del 3 luglio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF 
 
    1. Il termine fissato  dall'articolo  5,  comma  2,  della  legge
regionale 21 aprile 2005, n.  7  (legge  finanziaria  2005),  per  la
conclusione  delle  operazioni  di   liquidazione   dell'Ente   sardo
acquedotti e fognature (ESAF), gia' prorogato dall'articolo 9,  comma
8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008),
e' ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2010. 
    2. La durata dei rapporti di  collaborazione  coordinata  di  cui
all'articolo 9, comma 9 della legge regionale n.  3  del  2008,  puo'
essere prorogata  fino  alla  scadenza  del  termine  previsto  dalla
presente legge per la conclusione della gestione liquidatoria,  anche
in deroga al limite previsto dall'articolo 3, comma  1,  della  legge
regionale 7 agosto 2009,  n.  3  (Disposizioni  urgenti  nei  settori
economico e sociale), e sempre che sussistano i requisiti di legge. 
    3. Alla scadenza del  termine  di  cui  al  comma  1,  l'ESAF  in
liquidazione e' estinto  e  nei  suoi  rapporti  succede  la  Regione
attribuendosi la competenza all'Assessorato dei lavori pubblici. 
    4.   Ai   dipendenti   del   soppresso   ESAF,   a    far    data
dall'inquadramento nei  ruoli  ordinari  dell'Amministrazione,  degli
enti e delle agenzie regionali ai sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul  trasferimento
del personale dei soggetti gestori dei servizi  idrici  regionali  al
servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e  dell'articolo  16  della  legge
regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con  legge  regionale  7
maggio 1999, n. 15), e' riconosciuto il periodo di servizio  prestato
alle dipendenze di ESAF Spa e Abbanoa Spa come servizio effettivo  di
ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti  e  delle
agenzie regionali, anche ai fini degli  accordi  attuativi  del  CCRL
2006/2009 relativi alle progressioni professionali all'interno  della
categoria e area e delle procedure concorsuali indette ai sensi della
legge regionale 13 novembre 1998, n.  31  (Disciplina  del  personale
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione),  seppure
anteriori alla data di entrata in vigore  della  presente  legge.  Le
spese previste per l'attuazione del presente comma con riferimento ai
dipendenti  dell'Amministrazione  regionale  sono  valutate  in  euro
150.000 per  l'anno  2010;  alle  spese  previste  per  i  dipendenti
inquadrati negli enti e nelle agenzie regionali  si  provvede  con  i
bilanci degli stessi. 
    5. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria  dell'Ente
e' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 2.000.000 a  valere
sulle disponibilita' recate dall'UPB S07.07.003.