(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione  autonoma  della
         Sardegna - Parti I e II - n. 20 del 3 luglio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle  proprie
competenze,  nel  rispetto  dei  principi  della  Costituzione,   dei
Trattati  dell'Unione  europea,  dello   Statuto,   delle   procedure
stabilite  con  legge  statale  e  sulla   base   dei   principi   di
attribuzione,   sussidiarieta',   proporzionalita',   efficienza    e
partecipazione democratica: 
      a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli  atti
dell'Unione europea e provvede  all'attuazione  ed  esecuzione  degli
atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali; 
      b) realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni
dell'Unione europea nelle materie di  competenza  regionale  e  nelle
questioni di interesse regionale facendo valere le  specificita'  del
territorio regionale con particolare riferimento alla  condizione  di
insularita'; 
      c) promuove  accordi  con  le  altre  regioni,  e  con  regioni
appartenenti  a  stati  esteri,  al  fine  di   attivare   forme   di
collaborazione e di partenariato, finalizzate allo  sviluppo  e  alla
promozione sociale, culturale ed economica della Regione; 
      d) favorisce la  partecipazione  al  processo  di  integrazione
europea degli enti locali, delle universita' e delle altre  autonomie
funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze  suscettibili  di
interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini. 
    2. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni
relative  all'adozione  e  attuazione   degli   atti   europei,   con
particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini
o ne agevolano  l'esercizio,  sia  mediante  la  pubblicazione  delle
notizie nel sito istituzionale della  Regione,  che  con  ogni  altra
iniziativa utile a tale scopo.