(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parti I e II - n. 20 del 3 luglio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi della Costituzione, dei Trattati dell'Unione europea, dello Statuto, delle procedure stabilite con legge statale e sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarieta', proporzionalita', efficienza e partecipazione democratica: a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti dell'Unione europea e provvede all'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea e degli accordi internazionali; b) realizza un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e nelle questioni di interesse regionale facendo valere le specificita' del territorio regionale con particolare riferimento alla condizione di insularita'; c) promuove accordi con le altre regioni, e con regioni appartenenti a stati esteri, al fine di attivare forme di collaborazione e di partenariato, finalizzate allo sviluppo e alla promozione sociale, culturale ed economica della Regione; d) favorisce la partecipazione al processo di integrazione europea degli enti locali, delle universita' e delle altre autonomie funzionali, dei soggetti rappresentativi di istanze suscettibili di interesse e di tutela, delle imprese e dei cittadini. 2. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e attuazione degli atti europei, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, che con ogni altra iniziativa utile a tale scopo.