(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
           Regione Valle d'Aosta n. 33 del 10 agosto 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Modificazione all'art. 8 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 20  agosto  1993,
n. 63 (Disciplina dell'attivita' di  estetista  nella  Regione  Valle
d'Aosta), e' sostituito dal seguente: 
    «2. Lo svolgimento  dell'attivita'  di  estetista,  ovunque  tale
attivita' sia esercitata, anche a titolo gratuito, e' subordinato  al
possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.».