(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 33 del 10 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all'art. 8 1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attivita' di estetista nella Regione Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente: «2. Lo svolgimento dell'attivita' di estetista, ovunque tale attivita' sia esercitata, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.».