(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  della  Regione  Piemonte  parte
                   I-II n. 25 del 23 giugno 2010) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24; 
    Visto il regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  34-216  del  21
giugno 2010 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
    Regolamento  regionale   recante:   «Modifiche   al   regolamento
regionale 17 novembre 2008, n. 15/R (Attuazione dell'art. 8, comma  5
della legge regionale 17 dicembre 2007,  n.  24  'Tutela  dei  funghi
epigei spontanei')». 
                               Art. 1 
 
Sostituzione del comma 1 dell'art. 2  del  regolamento  regionale  17
                       novembre 2008, n. 15/R 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale  17  novembre
2008, n. 15/R), e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine di attuare il  Programma  regionale  si  intende  per
castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una
densita' media non inferiore a  venticinque  piante  di  castagno  da
frutto per ettaro.».