(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte parte I-II n. 25 del 23 giugno 2010) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24; Visto il regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-216 del 21 giugno 2010 Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R (Attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 'Tutela dei funghi epigei spontanei')». Art. 1 Sostituzione del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R 1. Il comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R), e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di attuare il Programma regionale si intende per castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una densita' media non inferiore a venticinque piante di castagno da frutto per ettaro.».