(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                   Adige n. 24 del 15 giugno 2010) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino
- Alto Adige», ai sensi del  quale  il  Presidente  della  Provincia,
emana, con proprio decreto, i  regolamenti  deliberati  dalla  Giunta
provinciale; 
    Visto l'art. 54, comma 1, punto  1),  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal Consiglio provinciale; 
    Visti gli articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 416 di data  5
marzo 2010 avente per oggetto «Approvazione del  regolamento  recante
"Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007,
n.  22-102/Leg  avente  ad   oggetto   «Regolamento   per   l'accesso
all'impiego  presso  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  per   la
costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle
commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della Legge Provinciale  3
aprile 1997 n. 7)» 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione  dell'articolo  4  del  decreto  del  Presidente   della
              Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg 
 
    1. L'articolo 4 del decreto del  Presidente  della  Provincia  n.
22-102/Leg  del  2007   e'   sostituito   dal   seguente:   «Art.   4
(Preselezione). - 1. Se l'accesso avviene con le  modalita'  previste
dall'articolo 3, comma  1,  lettera  a),  esclusa  la  modalita'  del
concorso per  soli  titoli,  il  bando  di  concorso  o  l'avviso  di
selezione possono prevedere forme di preselezione,  effettuate  anche
da aziende specializzate in selezione del personale. La  preselezione
avviene per esami, per titoli oppure per titoli ed esami.  La  scelta
del tipo di preselezione e' congruamente motivata  nel  provvedimento
di approvazione del bando o avviso di selezione. La preselezione  per
esami avviene nella forma di test a risposta multipla, anche in unica
traccia, e verte normalmente su tutte o alcune delle materie  oggetto
del concorso, come identificate nel bando. La preselezione per  esami
puo' consistere anche  in  test  psico-attitudinali  rapportati  alla
categoria e figura professionale  a  concorso.  La  preselezione  per
titoli consiste nella valutazione dei titoli di servizio, di  cultura
e dei titoli  vari  oppure  solo  di  servizio  o  solo  di  cultura,
eventualmente accompagnati dai titoli vari, scegliendoli  tra  quelli
indicati dall'allegato A) del  presente  regolamento,  salvo  diversa
determinazione dell'amministrazione in sede di approvazione del bando
di concorso o avviso di selezione. 
    2. Il bando fissa il punteggio minimo per  il  superamento  della
preselezione  e  puo'  fissare  il  numero  massimo  di  concorrenti,
risultati  idonei,  da  ammettere  alle  successive  prove   d'esame,
applicando, in caso di parita'  di  merito,  le  preferenze  previste
dalla normativa  vigente.  Ove  la  successiva  graduatoria  a  tempo
indeterminato  si  esaurisca  entro  i  termini  di  validita'  della
graduatoria della preselezione, tale ultima graduatoria  puo'  essere
utilizzata per l'ammissione a nuove prove d'esame per  la  formazione
di un'ulteriore graduatoria a tempo indeterminato, di  un  numero  di
concorrenti, risultati idonei nella preselezione e non  gia'  ammessi
in prima battuta, nella misura inizialmente  individuata  dal  bando;
l'eventuale nuova graduatoria a tempo indeterminato ha in  ogni  caso
la medesima scadenza della prima graduatoria a tempo indeterminato. 
    3. Il bando puo' inoltre prevedere che la graduatoria formata  in
base alla  preselezione  abbia  valore  di  graduatoria  al  fine  di
eventuali assunzioni a tempo determinato.».