(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 15 giugno 2010) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
    Visti gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e  23  della  legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura); 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale  n.  834  del  16
aprile 2010 recante ad  oggetto  «Approvazione  del  "Regolamento  in
materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"»; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1. Questo regolamento disciplina: 
      a) la procedura  di  ridelimitazione  dei  terreni  soggetti  a
vincolo  idrogeologico,  in  esecuzione  dell'art.  13  della   legge
provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste  e
sulla protezione della natura); 
      b) la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici  la
cui approvazione comporta  il  rilascio  dell'autorizzazione  per  la
trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo
e dei movimenti di terra, in  esecuzione  dell'art.  14  della  legge
provinciale n. 11 del 2007; 
      c)  i  criteri  di  riparto  di  competenze  tra  la  struttura
provinciale di secondo livello competente in materia di foreste e  il
comune competente per territorio, e la procedura per il rilascio  del
nulla-osta sui progetti che comportano la trasformazione del bosco in
un'altra forma di utilizzazione del suolo,  attuativi  di  previsioni
che  hanno   efficacia   conformativa   contenute   negli   strumenti
urbanistici, in esecuzione dell'art. 15 della legge provinciale n. 11
del 2007; 
      d) i criteri di riparto di competenze tra il  comitato  tecnico
forestale e la struttura provinciale di secondo livello competente in
materia  di  foreste  per  il   rilascio   dell'autorizzazione   alla
trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo
per la realizzazione di opere non riguardanti le previsioni che hanno
efficacia conformativa contenute negli  strumenti  urbanistici  e  le
procedure di autorizzazione di dette opere, in  esecuzione  dell'art.
16 della legge provinciale n. 11 del 2007; 
      e) le soglie e la procedura di autorizzazione dei movimenti  di
terra non riguardanti le previsioni che hanno efficacia  conformativa
contenute negli strumenti urbanistici; 
      f) la tipologia di interventi ammessi in compensazione ai  fini
del rilascio delle autorizzazioni e nulla-osta previsti dal  capo  II
del titolo III della legge provinciale n. 11 del 2007 e le  modalita'
di subordinazione dell'autorizzazione e del nulla-osta al  versamento
di un deposito cauzionale, in esecuzione  dell'art.  17  della  legge
provinciale n. 11 del 2007; 
      g)  la  procedura  e  le  modalita'  per  il   rilascio   delle
autorizzazioni in sanatoria delle opere e degli interventi realizzati
in violazione degli articoli 14, 15 e 16 della legge  provinciale  n.
11  del  2007  e  la  documentazione  necessaria  al  rilascio  delle
autorizzazioni, in esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale n.
11 del 2007; 
      h) la modalita' di sostituzione  dei  componenti  del  comitato
tecnico forestale, in esecuzione dell'art. 20 della legge provinciale
n. 11 del 2007; 
      i)  la   procedura   di   autorizzazione   dei   rimboschimenti
artificiali ammissibili in attuazione dell'art.  23,  comma  2  della
legge provinciale n. 11 del 2007; 
      j) il temperamento sanzionatorio. 
    2. Nel prosieguo di questo regolamento: 
      a) la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come  «legge
provinciale»; 
      b) la struttura provinciale di secondo  livello  competente  in
materia  di  foreste  e'   indicata   come   «struttura   provinciale
competente»; 
      c) il comitato tecnico forestale previsto  dall'art.  20  della
legge provinciale e' indicato come «comitato».