(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 15 giugno 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visti gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura); Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 834 del 16 aprile 2010 recante ad oggetto «Approvazione del "Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Questo regolamento disciplina: a) la procedura di ridelimitazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, in esecuzione dell'art. 13 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura); b) la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici la cui approvazione comporta il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra, in esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale n. 11 del 2007; c) i criteri di riparto di competenze tra la struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste e il comune competente per territorio, e la procedura per il rilascio del nulla-osta sui progetti che comportano la trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo, attuativi di previsioni che hanno efficacia conformativa contenute negli strumenti urbanistici, in esecuzione dell'art. 15 della legge provinciale n. 11 del 2007; d) i criteri di riparto di competenze tra il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo per la realizzazione di opere non riguardanti le previsioni che hanno efficacia conformativa contenute negli strumenti urbanistici e le procedure di autorizzazione di dette opere, in esecuzione dell'art. 16 della legge provinciale n. 11 del 2007; e) le soglie e la procedura di autorizzazione dei movimenti di terra non riguardanti le previsioni che hanno efficacia conformativa contenute negli strumenti urbanistici; f) la tipologia di interventi ammessi in compensazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni e nulla-osta previsti dal capo II del titolo III della legge provinciale n. 11 del 2007 e le modalita' di subordinazione dell'autorizzazione e del nulla-osta al versamento di un deposito cauzionale, in esecuzione dell'art. 17 della legge provinciale n. 11 del 2007; g) la procedura e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria delle opere e degli interventi realizzati in violazione degli articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale n. 11 del 2007 e la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni, in esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale n. 11 del 2007; h) la modalita' di sostituzione dei componenti del comitato tecnico forestale, in esecuzione dell'art. 20 della legge provinciale n. 11 del 2007; i) la procedura di autorizzazione dei rimboschimenti artificiali ammissibili in attuazione dell'art. 23, comma 2 della legge provinciale n. 11 del 2007; j) il temperamento sanzionatorio. 2. Nel prosieguo di questo regolamento: a) la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come «legge provinciale»; b) la struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste e' indicata come «struttura provinciale competente»; c) il comitato tecnico forestale previsto dall'art. 20 della legge provinciale e' indicato come «comitato».