(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma  
           Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Servizi informativi strumentali 
 
    1. Il servizio pubblico di cui all'art.  1,  primo  comma,  della
legge regionale 27 aprile 1972, n.  22  (Istituzione  di  un  sistema
informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore
del Centro di  calcolo  dell'Universita'  di  Trieste)  e  successive
modifiche, svolto da Insiel SpA a  favore  degli  enti  del  Servizio
sanitario regionale e degli enti locali della regione, e' strumentale
all'attivita'  della  Regione  in  quanto  reso  nell'interesse,   in
funzione e su incarico della stessa. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione
autentica dell'art. 1, primo comma, della legge regionale n. 22/1972,
e successive modifiche, ai fini di quanto previsto dall'art.  13  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio  economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248/2006. 
    3. Gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico di
cui al comma 1 gravano sul bilancio regionale.