(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 9 giugno 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Servizi informativi strumentali 1. Il servizio pubblico di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Universita' di Trieste) e successive modifiche, svolto da Insiel SpA a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali della regione, e' strumentale all'attivita' della Regione in quanto reso nell'interesse, in funzione e su incarico della stessa. 2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica dell'art. 1, primo comma, della legge regionale n. 22/1972, e successive modifiche, ai fini di quanto previsto dall'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248/2006. 3. Gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico di cui al comma 1 gravano sul bilancio regionale.