(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Norme di modifica della legge regionale n. 15/1988 
 
    1.  L'art.  1  della  legge  regionale  28  marzo  1988,  n.   15
(Interventi a favore del Consorzio  per  la  «Scuola  Mosaicisti  del
Friuli»), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire  la  conservazione  di  una
tradizione  artistica  unica  nel   suo   genere,   l'Amministrazione
regionale riconosce e sostiene finanziariamente la "Scuola Mosaicisti
del Friuli'', con sede  a  Spilimbergo,  come  la  struttura  atta  a
svolgere  attivita'  didattica,  promozionale  e  produttiva  per  lo
sviluppo e la conservazione nel settore musivo. 
    2. La gestione delle attivita' svolte dalla Scuola Mosaicisti del
Friuli e' affidata a un consorzio  tra  enti  locali  a  cui  possono
aderire anche altri enti pubblici. E' consentita altresi'  l'adesione
al consorzio di enti privati purche' le quote di partecipazione siano
in maggioranza detenute dagli enti pubblici. 
    3.  Per  la  costituzione  del  consorzio   gli   enti   aderenti
sottoscrivono un'apposita convenzione, recante l'indicazione generale
degli scopi, della durata, degli  organi  di  gestione  consortile  e
delle condizioni e modalita' di adesione e recesso». 
    2. L'art. 2 della legge regionale n. 15/1988  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 2. - 1. La Regione riconosce nel consorzio di cui  all'art.
1 la struttura atta alla individuazione del contrassegno del  mosaico
artistico di qualita' del Friuli-Venezia Giulia, ai  fini  della  sua
registrazione e  della  certificazione  dei  mosaici  prodotti  dalla
scuola e da  altri  laboratori  musivi  riconosciuti  del  territorio
regionale. I criteri per il riconoscimento e  la  certificazione  del
mosaico  artistico  di  qualita'  del  Friuli-Venezia   Giulia   sono
approvati dall'assemblea del consorzio». 
    3. All'art. 3 della legge regionale n. 15/1988 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
      a) al comma 1 le  parole  «e  i  corsi  si  concludono  con  le
procedure previste dall'art. 16 della  legge  regionale  16  novembre
1982, n. 76» sono soppresse; 
      b) al comma 2 le parole «, ai sensi dell'art. 14 della legge 21
dicembre 1978, n. 845» sono soppresse; 
      c) il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  La  Regione
favorisce  la  collaborazione  della  scuola   con   le   istituzioni
scolastiche superiori di istruzione artistica, sostenendo  iniziative
di cooperazione e integrazione realizzate in tale ambito». 
    4. L'art. 4 della legge regionale n. 15/1988  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 4. - 1. Per sostenere lo svolgimento  dell'attivita'  della
Scuola Mosaicisti del Friuli, la Regione e' autorizzata ad  assegnare
al consorzio una sovvenzione annua di importo fissato  con  norma  di
legge finanziaria. La sovvenzione e' erogata contestualmente all'atto
di  concessione.  E'  fatto  obbligo  al  Consorzio  per  la   Scuola
Mosaicisti del Friuli di presentare alla Regione, entro il 30  aprile
di ogni anno, nelle forme previste dall'art. 42 della legge regionale
20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso),  il  rendiconto
della sovvenzione concessa per l'anno precedente». 
    5. Gli oneri derivanti  dal  disposto  dell'art.  4  della  legge
regionale n. 15/1988, come  sostituito  dal  comma  4,  fanno  carico
all'unita' di bilancio 6.2.1.5064 e al capitolo 5822 dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010,  la  cui  denominazione  e'
sostituita dalla seguente «Sovvenzione  annua  al  Consorzio  per  la
Scuola Mosaicisti del Friuli a sostegno dello svolgimento  della  sua
attivita'». 
    6. Gli enti aderenti al Consorzio per la  Scuola  Mosaicisti  del
Friuli provvedono, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, all'adeguamento della  convenzione  costitutiva
del consorzio. Lo statuto  del  consorzio,  definito  in  conformita'
delle  disposizioni   della   convenzione   costitutiva,   disciplina
l'ordinamento  interno  e  la  fissazione  dell'entita'  delle  quote
ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto e'  approvato
dall'assemblea dei  legali  rappresentanti  degli  enti  aderenti,  a
maggioranza assoluta, con voto ponderale in proporzione alla quota di
partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo  quanto  diversamente
previsto dalla medesima convenzione costitutiva. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
      Trieste, 16 giugno 2010 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).