(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e principi 1. La Regione, anche mediante l'utilizzo di propri strumenti di programmazione, concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), promuovendo e stimolando l'esecuzione di interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione. 2. L'attuazione degli interventi spetta ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano secondo i criteri e le modalita' definiti dal regolamento di cui all'art. 11. 3. La Regione in particolare con gli interventi di cui al comma 1, per la conservazione e il miglioramento del paesaggio, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici, il riassetto del territorio montano, anche mediante la rivalorizzazione delle attivita' agro-forestali nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), si prefigge: a) di promuovere e stimolare il risanamento, il recupero e il successivo mantenimento, anche per finalita' agricole, con particolare riferimento alle attivita' zootecniche, dei terreni incolti e/o abbandonanti mediante gli interventi di cui all'art. 2; b) di favorire la prevenzione e il contenimento degli incendi boschivi; c) di prevenire e contenere la diffusione delle zecche (ixodes recinus) e di altri parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale; d) di combattere il degrado ambientale; e) di favorire e stimolare l'imprenditoria e l'impiego di risorse lavorative locali.