(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ed in particolare l'art. 88 (Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato) e l'art. 89 (Finanziamenti nazionali integrativi); Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 57, comma 2, secondo il quale i programmi di sviluppo rurale possono prevedere pagamenti concessi dagli Stati membri intesi a procurare finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del Trattato, a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35-bis del regolamento (CE) n. 1698/2005; Visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR), approvato con Decisione C(2009) 10346 della Commissione europea e che prevede, quale misura derivante dall'art. 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Misura 123 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali», Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli; Visto il «Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» approvato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» (Legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 7, comma 152, per il quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare finanziamenti integrativi al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, secondo le condizioni contenute nelle schede di misura del medesimo programma e relativi regolamenti di attuazione; Considerato che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi individuati dal PSR, l'Amministrazione regionale intende finanziare, attraverso risorse integrative previste dal bilancio regionale, interventi cosi' come descritti dalla Misura 123 del PSR - Azione 1; Considerato inoltre che per misure del PSR non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 del trattato e' necessario identificare l'aiuto di Stato conformemente all'allegato II, punto 9.B, del regolamento (CE) n. 1974/2006 e, nel caso di specie, adottare provvedimento formale al fine di ottenere il numero di protocollo e fornire il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione in virtu' del quale e' stata introdotta la misura; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria); Visto l'art. 3 del regolamento (CE) 800/2008 secondo il quale i regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I e le disposizioni di cui al capo II dello stesso, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, purche' gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del regolamento stesso e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; Visto il comma 1 dell'art. 9 del predetto regolamento (CE) 800/2008 per il quale entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti esentati a norma del regolamento stesso, lo Stato membro interessato trasmette alla commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in oggetto; Considerato che gli interventi previsti dal presente regolamento ricadono nella fattispecie di cui all'art. 15 «Aiuti agli investimenti e alla occupazione in favore delle PMI» del predetto regolamento (CE) 800/2008; Visto il «Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)», predisposto in conformita' del regolamento (CE) n. 800/2008; Ritenuto pertanto di emanare apposito regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quale provvedimento di applicazione nella Regione del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale n. 1/2007; Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2010, n. 567 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale n. 1/2007 (Legge finanziaria 2007)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO