(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 3 giugno 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR), ed in particolare l'art. 88  (Applicazione  della  normativa
sugli  aiuti  di  Stato)  e  l'art.   89   (Finanziamenti   nazionali
integrativi); 
    Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006  recante  disposizioni  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.   1698/2005   e   successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 57, comma  2,
secondo il quale i programmi di  sviluppo  rurale  possono  prevedere
pagamenti  concessi   dagli   Stati   membri   intesi   a   procurare
finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo  di  applicazione
dell'art. 36 del Trattato, a favore delle misure di cui agli articoli
25, 27, da 43 a 49 e 52 o di operazioni facenti parte delle misure di
cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35-bis del regolamento (CE) n.
1698/2005; 
    Visto il Programma di sviluppo  rurale  2007-2013  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia (PSR), approvato con Decisione C(2009)
10346 della Commissione europea e che prevede, quale misura derivante
dall'art. 28  del  regolamento  (CE)  n.  1698/2005,  la  Misura  123
«Accrescimento  del  valore  aggiunto   dei   prodotti   agricoli   e
forestali», Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli; 
    Visto il «Regolamento generale di  attuazione  del  Programma  di
sviluppo  rurale  2007-2013  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia» approvato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 «Disposizioni  per
la formazione  del  bilancio  pluriennale  e  annuale  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia  Giulia»  (Legge  finanziaria  2007)  ed,  in
particolare, l'art. 7, comma  152,  per  il  quale  l'Amministrazione
regionale e'  autorizzata  a  erogare  finanziamenti  integrativi  al
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE)  n.
1698/2005, secondo le condizioni contenute nelle schede di misura del
medesimo programma e relativi regolamenti di attuazione; 
    Considerato che, al fine di concorrere  al  raggiungimento  degli
obiettivi individuati dal PSR,  l'Amministrazione  regionale  intende
finanziare, attraverso  risorse  integrative  previste  dal  bilancio
regionale, interventi cosi' come descritti dalla Misura 123 del PSR -
Azione 1; 
    Considerato inoltre che per misure del  PSR  non  rientranti  nel
campo  di  applicazione  dell'art.  36  del  trattato  e'  necessario
identificare l'aiuto di Stato conformemente  all'allegato  II,  punto
9.B, del regolamento  (CE)  n.  1974/2006  e,  nel  caso  di  specie,
adottare provvedimento formale al  fine  di  ottenere  il  numero  di
protocollo e fornire il riferimento al regolamento di esenzione della
Commissione in virtu' del quale e' stata introdotta la misura; 
    Visto il regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione  del  6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria); 
    Visto l'art. 3 del regolamento (CE) 800/2008 secondo il  quale  i
regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I e
le disposizioni di cui al capo II dello stesso, sono compatibili  con
il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato  e
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3,
del trattato, purche' gli aiuti individuali concessi  nel  quadro  di
tali regimi soddisfino tutte le condizioni del regolamento  stesso  e
il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo  regolamento,
citandone il titolo e gli estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea; 
    Visto il comma  1  dell'art.  9  del  predetto  regolamento  (CE)
800/2008 per il quale entro venti giorni lavorativi  dall'entrata  in
vigore di un regime di aiuti esentati a norma del regolamento stesso,
lo Stato membro interessato trasmette alla  commissione  una  sintesi
delle informazioni relative alla misura di aiuto in oggetto; 
    Considerato che gli interventi previsti dal presente  regolamento
ricadono  nella  fattispecie  di  cui   all'art.   15   «Aiuti   agli
investimenti e alla occupazione in favore  delle  PMI»  del  predetto
regolamento (CE) 800/2008; 
    Visto  il  «Regolamento  per  la  concessione  di   finanziamenti
integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attivita'  di
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti   agricoli,   in
esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale  23  gennaio
2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)», predisposto in conformita'  del
regolamento (CE) n. 800/2008; 
    Ritenuto  pertanto  di  emanare  apposito  regolamento   per   la
concessione di finanziamenti integrativi al PSR  per  investimenti  a
favore  di  attivita'  di  trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti agricoli, quale provvedimento di applicazione nella  Regione
del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo  sviluppo  rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo  rurale  ed  in
esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale n. 1/2007; 
    Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale»,  approvato  con  proprio  decreto  27  agosto  2007,   n.
0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7,  recante  «Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto
di accesso» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo  2010,  n.
567 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento  per
la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti a
favore di PMI per attivita' di trasformazione  e  commercializzazione
di prodotti agricoli, in esecuzione dell'art.  7,  comma  152,  della
legge regionale n. 1/2007 (Legge finanziaria 2007)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti
integrativi al PSR per investimenti a favore di PMI per attivita'  di
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti   agricoli,   in
esecuzione dell'art. 7, comma 152, della legge regionale  23  gennaio
2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)» nel testo allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO