(Pubblicato nel Bolletino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige 
                     n. 10/I-II del 9 marzo 2010 
 
 
(Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2010, registro 1, foglio
                                 10) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  188  del  8
febbraio 2010; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica del decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  27
  agosto 1996, n. 32, recante «Modalita' di esercizio  dell'attivita'
  di affitto di camere e  appartamenti  per  ferie  e  requisiti  dei
  relativi locali». 
 
    1.  L'art.  1-ter  del  decreto  del  Presidente   della   Giunta
provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
 
                            «Art. 1-ter. 
            Classificazione delle aziende agrituristiche 
 
    1. Le aziende  che  svolgono  attivita'  agrituristica  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  3,  lettera  a),  della  legge  provinciale  19
settembre 2008, n. 7, e  sono  iscritte  nell'elenco  comunale  degli
abilitati  all'esercizio  delle  attivita'  agrituristiche   previsto
dall'art.  8,  comma  4,  della  stessa  legge,  possono   utilizzare
l'apposito simbolo floreale e  la  dicitura  «agriturismo»  per  dare
stagionalmente   ospitalita'   negli   edifici   siti    nel    fondo
dell'imprenditore agricolo, qualora siano state classificate  secondo
i criteri e le modalita' contenuti nei seguenti commi. A tal fine  le
aziende   agricole   sono   classificate   in    quattro    categorie
contrassegnate da uno a quattro fiori, i cui simboli sono  riprodotti
nell'allegato. 
    2. In un'azienda agricola  classificata  ai  sensi  del  comma  1
possono essere offerte sia  camere  che  appartamenti.  In  tal  caso
l'azienda e' denominata azienda mista. Tutte le  unita'  di  alloggio
sono sottoposte a valutazione qualitativa dell'arredamento.  L'unita'
di alloggio che raggiunge il punteggio minore funge da  base  per  la
valutazione. 
    3. Nella classificazione di cui al comma 1  si  tiene  conto  del
punteggio complessivo raggiunto rispetto alla  qualita'  dell'azienda
agricola, rispetto alla qualita'  dell'arredamento  e  rispetto  alla
qualita' del servizio. I tre settori di qualita' vengono classificati
con fiori in base ai punteggi minimi seguenti: 
      a) settore di qualita' «azienda agricola»: 
        1) punteggio minimo per due fiori: 20 punti; 
        2) punteggio minimo per tre fiori: 25 punti; 
        3) punteggio minimo per quattro fiori: 30 punti; 
      b) settore di qualita' «arredamenti»: 
        1) punteggio minimo per due fiori: 
          54 punti per le camere; 
          62 punti per gli appartamenti; 
          58 punti per le aziende miste; 
        2) punteggio minimo per tre fiori: 
          68 punti per le camere; 
          78 punti per gli appartamenti; 
          73 punti per le aziende miste; 
        3) punteggio minimo per quattro fiori: 
          82 punti per le camere; 
          94 punti per gli appartamenti; 
          88 punti per le aziende miste; 
      c) settore di qualita' «servizio»: 
        1) punteggio minimo per due fiori: 
          34 punti per gli appartamenti; 
          38 punti per le aziende miste; 
          42 punti per camere o appartamenti con colazione; 
        2) punteggio minimo per tre fiori: 
          42 punti per gli appartamenti; 
          47 punti per le aziende miste; 
          52 punti per camere o appartamenti con colazione 
        3) punteggio minimo per quattro fiori: 
          50 punti per gli appartamenti; 
          56 punti per le aziende miste; 
          62 punti per camere o appartamenti con colazione. 
    4. La Giunta provinciale,  sentita  l'organizzazione  provinciale
piu' rappresentativa degli interessi degli  operatori  delle  aziende
agrituristiche,  approva,  con  deliberazione  da   pubblicarsi   sul
Bollettino ufficiale  della  Regione,  il  catalogo  dettagliato  dei
criteri con indicazione dei  vari  punteggi  per  la  classificazione
delle aziende agrituristiche di cui al comma 1. 
    5. Nella categoria «un fiore» sono  classificate  le  aziende  in
possesso dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione  nell'elenco
comunale    degli    abilitati    all'esercizio    delle    attivita'
agrituristiche. 
    6. Nella categoria «due fiori»  sono  inserite  le  aziende  che,
nella valutazione dei tre settori di qualita'  di  cui  al  comma  3,
raggiungono la media di due fiori. Ai fini della  classificazione  di
tali aziende si presuppone inoltre  la  presenza,  all'interno  della
camera o dell'appartamento, di una zona bagno riscaldabile, dotata di
acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia  o  vasca
da bagno e WC. 
    7. Nella categoria «tre fiori»  sono  inserite  le  aziende  che,
nella valutazione  dei  settori  di  qualita'  di  cui  al  comma  3,
raggiungono la media di tre fiori, purche' ad ognuno dei tre  settori
di  qualita'  siano  assegnati  almeno  due  fiori.  Ai  fini   della
classificazione di tali aziende si presuppone  inoltre  la  presenza,
all'interno della camera o dell'appartamento, di una stanza da  bagno
a se' stante, riscaldabile e dotata di acqua calda corrente nel corso
dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC. 
    8. Nella categoria «quattro fiori» sono inserite le aziende  che,
nella valutazione dei tre settori di qualita'  di  cui  al  comma  3,
raggiungono   rispettivamente   quattro   fiori.   Ai   fini    della
classificazione di tali aziende si presuppone  inoltre  la  presenza,
all'interno della camera o dell'appartamento, di una stanza da  bagno
a se' stante, riscaldabile e dotata di acqua calda corrente nel corso
dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC. 
    9. La domanda di classificazione e' presentata alla  Ripartizione
provinciale  Agricoltura.  La  Ripartizione  provinciale  Agricoltura
effettua annualmente una verifica a campione nella misura 
      
    del sei per cento delle aziende  classificate.  Se  in  occasione
della verifica si accerta che l'azienda  non  corrisponde  piu'  alla
classificazione attuale, al titolare dell'azienda viene  concesso  un
termine di  tre  mesi  per  provvedere  agli  adeguamenti  necessari.
L'azienda  viene  classificate  d'ufficio  nel  caso   in   cui   gli
adeguamenti non siano stati realizzati tempestivamente. 
    10. La Giunta provinciale autorizza l'uso di distintivi uniformi,
graficamente raffiguranti il  simbolo  floreale  corrispondente  alla
categoria di appartenenza. Solo le  aziende  iscritte  negli  elenchi
comunali degli abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche
possono esporre  il  cartello  distintivo  corrispondente  alla  loro
classificazione.  E'  vietato  l'utilizzo   di   altri   simboli   di
classificazione riguardanti l'attivita' di ricezione. 
    1. Una nuova classificazione puo' essere  richiesta  decorsi  sei
mesi dalla data dell'ultima classificazione.».