(Pubblicato nel Bolletino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10/I-II del 9 marzo 2010 (Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2010, registro 1, foglio 10) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 188 del 8 febbraio 2010; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, recante «Modalita' di esercizio dell'attivita' di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali». 1. L'art. 1-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 1-ter. Classificazione delle aziende agrituristiche 1. Le aziende che svolgono attivita' agrituristica ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e sono iscritte nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche previsto dall'art. 8, comma 4, della stessa legge, possono utilizzare l'apposito simbolo floreale e la dicitura «agriturismo» per dare stagionalmente ospitalita' negli edifici siti nel fondo dell'imprenditore agricolo, qualora siano state classificate secondo i criteri e le modalita' contenuti nei seguenti commi. A tal fine le aziende agricole sono classificate in quattro categorie contrassegnate da uno a quattro fiori, i cui simboli sono riprodotti nell'allegato. 2. In un'azienda agricola classificata ai sensi del comma 1 possono essere offerte sia camere che appartamenti. In tal caso l'azienda e' denominata azienda mista. Tutte le unita' di alloggio sono sottoposte a valutazione qualitativa dell'arredamento. L'unita' di alloggio che raggiunge il punteggio minore funge da base per la valutazione. 3. Nella classificazione di cui al comma 1 si tiene conto del punteggio complessivo raggiunto rispetto alla qualita' dell'azienda agricola, rispetto alla qualita' dell'arredamento e rispetto alla qualita' del servizio. I tre settori di qualita' vengono classificati con fiori in base ai punteggi minimi seguenti: a) settore di qualita' «azienda agricola»: 1) punteggio minimo per due fiori: 20 punti; 2) punteggio minimo per tre fiori: 25 punti; 3) punteggio minimo per quattro fiori: 30 punti; b) settore di qualita' «arredamenti»: 1) punteggio minimo per due fiori: 54 punti per le camere; 62 punti per gli appartamenti; 58 punti per le aziende miste; 2) punteggio minimo per tre fiori: 68 punti per le camere; 78 punti per gli appartamenti; 73 punti per le aziende miste; 3) punteggio minimo per quattro fiori: 82 punti per le camere; 94 punti per gli appartamenti; 88 punti per le aziende miste; c) settore di qualita' «servizio»: 1) punteggio minimo per due fiori: 34 punti per gli appartamenti; 38 punti per le aziende miste; 42 punti per camere o appartamenti con colazione; 2) punteggio minimo per tre fiori: 42 punti per gli appartamenti; 47 punti per le aziende miste; 52 punti per camere o appartamenti con colazione 3) punteggio minimo per quattro fiori: 50 punti per gli appartamenti; 56 punti per le aziende miste; 62 punti per camere o appartamenti con colazione. 4. La Giunta provinciale, sentita l'organizzazione provinciale piu' rappresentativa degli interessi degli operatori delle aziende agrituristiche, approva, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, il catalogo dettagliato dei criteri con indicazione dei vari punteggi per la classificazione delle aziende agrituristiche di cui al comma 1. 5. Nella categoria «un fiore» sono classificate le aziende in possesso dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche. 6. Nella categoria «due fiori» sono inserite le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualita' di cui al comma 3, raggiungono la media di due fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento, di una zona bagno riscaldabile, dotata di acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC. 7. Nella categoria «tre fiori» sono inserite le aziende che, nella valutazione dei settori di qualita' di cui al comma 3, raggiungono la media di tre fiori, purche' ad ognuno dei tre settori di qualita' siano assegnati almeno due fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento, di una stanza da bagno a se' stante, riscaldabile e dotata di acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC. 8. Nella categoria «quattro fiori» sono inserite le aziende che, nella valutazione dei tre settori di qualita' di cui al comma 3, raggiungono rispettivamente quattro fiori. Ai fini della classificazione di tali aziende si presuppone inoltre la presenza, all'interno della camera o dell'appartamento, di una stanza da bagno a se' stante, riscaldabile e dotata di acqua calda corrente nel corso dell'intera giornata, doccia o vasca da bagno e WC. 9. La domanda di classificazione e' presentata alla Ripartizione provinciale Agricoltura. La Ripartizione provinciale Agricoltura effettua annualmente una verifica a campione nella misura del sei per cento delle aziende classificate. Se in occasione della verifica si accerta che l'azienda non corrisponde piu' alla classificazione attuale, al titolare dell'azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. L'azienda viene classificate d'ufficio nel caso in cui gli adeguamenti non siano stati realizzati tempestivamente. 10. La Giunta provinciale autorizza l'uso di distintivi uniformi, graficamente raffiguranti il simbolo floreale corrispondente alla categoria di appartenenza. Solo le aziende iscritte negli elenchi comunali degli abilitati all'esercizio delle attivita' agrituristiche possono esporre il cartello distintivo corrispondente alla loro classificazione. E' vietato l'utilizzo di altri simboli di classificazione riguardanti l'attivita' di ricezione. 1. Una nuova classificazione puo' essere richiesta decorsi sei mesi dalla data dell'ultima classificazione.».