(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                    n. 11/I-II del 16 marso 2011) 
 
 
(Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2010, registro 1, foglio
                                 11) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  137  del  1°
febbraio 2010 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
      «1. La pianificazione degli abbattimenti  di  cui  all'art.  27
della legge rappresenta uno strumento per  la  gestione  della  fauna
selvatica e delle riserve di caccia. Nei piani di prelievo  destinati
anche alla prevenzione dei danni alle colture agricolo-forestali  gli
ungulati vengono distinti per sesso,  qualita'  ed  eta'.  I  singoli
piani  vengono  approvati  da  una  commissione  che  viene  nominata
dall'associazione ed e' composta da  sei  membri.  Della  commissione
fanno parte di diritto un rappresentante dell'autorita' forestale, un
rappresentante della  Ripartizione  provinciale  Agricoltura  ed  uno
dell'associazione  dei  coltivatori  maggiormente  rappresentativa  a
livello provinciale, nonche'  il  direttore  dell'ufficio  o  un  suo
delegato. Qualora il piano di prelievo interessi una riserva  privata
di caccia, la commissione e' integrata  da  un  rappresentante  della
Federazione provinciale riserve caccia  private  della  Provincia  di
Bolzano, con diritto di voto.». 
    2. Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive  modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
      «6. I tesserini di accompagnamento  rilasciati  dall'ufficio  e
dall'associazione ai sensi del  comma  5  sostituiscono,  durante  il
periodo di caccia al camoscio nonche'  durante  i  tempi  specificati
dall'assessore  provinciale  competente  in  materia  di  caccia  nel
decreto di cui all'art. 29, comma 2, della legge provinciale 8 maggio
1990, n. 10, contenente norme sulla circolazione con veicoli a motore
in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, e di  cui  all'art.
2, comma 1, lettera c), del regolamento  di  attuazione  alla  stessa
legge provinciale, emanato con decreto del  Presidente  della  Giunta
provinciale 21 luglio 1992, n. 29. Al fine di consentire un  efficace
controllo, l'associazione  si  munisce  di  apposite  targhette  sono
contraddistinte da numero progressivo e vengono messe a  disposizione
delle singole riserve di diritto. Per ogni singola riserva di diritto
la quantita' delle targhette rilasciate non puo', tuttavia superare i
limiti di cui alla tabella A) allegata al  succitato  regolamento  di
attuazione. L'associazione o i suoi organi periferici comunicano  per
iscritto e prima del 1° agosto di ogni  anno  la  stazione  forestale
territorialmente competente la  quantita'  ed  i  numeri  progressivi
delle targhette di riconoscimento rilasciate per ciascuna riserva  di
diritto.».