(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II del 13 aprile 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 del 18 gennaio 2010, Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, e' cosi' sostituita: «Installazione in ambiente coperto». 2. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, e' cosi' sostituito: «1. L'installazione e l'esercizio di un apparecchio in ambiente coperto sono ammessi alle seguenti condizioni: a) esclusivamente in singoli box auto realizzati in materiali incombustibili, con accesso diretto dall'esterno e costruttivamente separati da altri locali; b) il box deve avere un volume minimo di 40 m³ ed essere provvisto di apertura di aerazione permanente, senza serramento, pari a 1/100 della superficie in pianta, con un minimo di 150 cm², ricavata sulla parete esterna nella zona piu' alta della stessa ed il piu' possibile vicino all'apparecchio; c) in una fascia di 0,5 m sotto l'apparecchio ed ai lati dello stesso e di 1,5 m al di sopra dell'apparecchio non devono essere installati interruttori, lampade o altri dispositivi elettrici in grado di innescare eventuali miscele esplosive aria-gas; d) il veicolo da rifornire deve essere dotato di impianto a metano gia' prima dell'immatricolazione.». 2. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, e' cosi' sostituito: «2. La condotta di adduzione del gas ed i collegamenti sia alla rete che all'apparecchio devono corrispondere ai requisiti della buona tecnica.». 3. Il comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, e' cosi' sostituito: «4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che risultano iscritte nell'albo presso la Camera di commercio, industria ed artigianato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) ed e), di questo decreto. Nel caso in cui l'impresa non disponga di entrambe le specializzazioni, la parte elettrica puo' essere curata da una impresa diversa, specializzata in questo settore. Il personale tecnico dell'impresa o delle due imprese deve essere appositamente istruito per iscritto dal fornitore dell'apparecchio.». 5. Dopo l'art. 12 del decreto del presidente della Provincia 10 agosto 2006, n. 40, e' aggiunto il seguente art. 13: «Art. 13 (Luogo di lavoro). - 1. Se l'apparecchio e' installato in un luogo di lavoro, il datore di lavoro deve tenerne conto nella valutazione complessiva del rischio di esplosione da effettuare ai sensi della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 9 febbraio 2010 Il vicepresidente della provincia: Hans Berger (Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2010, registro n. 1, foglio n. 17)