(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 18 maggio 2010 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 340 del 1° marzo 2010; Emana il seguente regolamento: Art. 1 L'art. 2, comma 1 del D.P.P. del 7 luglio 2008, n. 32, e' cosi' sostituito: «1. Nelle zone per insediamenti produttivi di cui all'art. 44 della legge urbanistica provinciale non e' ammessa la realizzazione di esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche. Da questo divieto sono escluse le zone per insediamenti produttivi site in comuni con piu' di 50.000 abitanti, qualora i singoli esercizi ricettivi siano previsti espressamente nel piano di attuazione. Il competente organo comunale puo' inserire le relative previsioni nel piano di attuazione previo nulla osta della Giunta provinciale. Tale nulla osta e' richiesto dal medesimo organo alla Ripartizione urbanistica provinciale. Gli esercizi ricettivi realizzati in zone per insediamenti produttivi devono ottenere la classificazione minima di tre stelle.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 16 marzo 2010 DURNWALDER