(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
           Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali
relative allo smaltimento dei  rifiuti»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto, in particolare, l'art. 28, comma 3, della succitata  legge
regionale 30/1987 il quale stabilisce che i Comuni, sede di  impianti
di smaltimento rifiuti provenienti da altri Comuni, hanno  titolo  ad
essere risarciti dei relativi disagi mediante la  corresponsione,  da
parte del  proprietario  dell'impianto,  di  un  apposito  indennizzo
differenziato, da stabilirsi con apposito regolamento di esecuzione; 
    Visto l'art. 2, comma 1 della legge regionale 7  settembre  1987,
n. 30 «Norme regionali relative  allo smaltimento  dei  rifiuti»  che
identifica come impianti di smaltimento il complesso delle  strutture
immobiliari, degli apparati  meccanici  e  tecnici  di  ammasso,  ivi
comprese le discariche, atti a riutilizzare,  riciclare,  recuperare,
confinare e/o rendere innocui i rifiuti; 
    Visto  il  proprio  decreto  8  ottobre   1991,   n.   0502/Pres.
«Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n.
30 e successive modifiche ed integrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  «Norme  in
materia ambientale»; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  265   del   succitato   decreto
legislativo   152/2006   il   quale   dispone   che   le    pubbliche
amministrazioni nell'esercizio delle rispettive  competenze  adeguino
la previgente normativa in attuazione alla disciplina contenuta nella
parte IV del decreto legislativo 152/2006; 
    Rilevata  la  necessita'  di  recepire  le  definizioni  previste
all'art.  183  del  decreto   legislativo   152/2006   e   la   nuova
classificazione  dei  rifiuti  che,  eliminando,  tra   l'altro,   la
definizione di rifiuti tossici e nocivi, identifica  i  rifiuti  come
non pericolosi e pericolosi ed inoltre, di prevedere  la  prestazione
di idonei indennizzi anche per il deposito  preliminare  o  messa  in
riserva dei rifiuti non pericolosi e pericolosi; 
    Ritenuto, pertanto, di sostituire l'art. 16 del proprio decreto 8
ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di  esecuzione  della  legge
regionale  7  settembre  1987,  n.  30  e  successive  modifiche   ed
integrazioni»  che   determina   gli   importi   dell'indennizzo   da
corrispondere ai Comuni sul cui territorio sono in attivita' impianti
di recupero o di smaltimento rifiuti; 
    Rilevata la necessita' di adeguare il testo degli articoli 1 e 15
e della rubrica del capo V del precitato decreto in conformita'  alle
nuove tipologie di impianti soggette al pagamento dell'indennizzo; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1279 di  data
30 giugno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche  al  decreto  del
Presidente della Giunta  regionale  8  ottobre  1991,  n.  0502/Pres.
(Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n.
30 e successive modifiche ed integrazioni)», nel  testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO