(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 21 luglio 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 28, comma 3, della succitata legge regionale 30/1987 il quale stabilisce che i Comuni, sede di impianti di smaltimento rifiuti provenienti da altri Comuni, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del proprietario dell'impianto, di un apposito indennizzo differenziato, da stabilirsi con apposito regolamento di esecuzione; Visto l'art. 2, comma 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» che identifica come impianti di smaltimento il complesso delle strutture immobiliari, degli apparati meccanici e tecnici di ammasso, ivi comprese le discariche, atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare e/o rendere innocui i rifiuti; Visto il proprio decreto 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»; Visto, in particolare, l'art. 265 del succitato decreto legislativo 152/2006 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle rispettive competenze adeguino la previgente normativa in attuazione alla disciplina contenuta nella parte IV del decreto legislativo 152/2006; Rilevata la necessita' di recepire le definizioni previste all'art. 183 del decreto legislativo 152/2006 e la nuova classificazione dei rifiuti che, eliminando, tra l'altro, la definizione di rifiuti tossici e nocivi, identifica i rifiuti come non pericolosi e pericolosi ed inoltre, di prevedere la prestazione di idonei indennizzi anche per il deposito preliminare o messa in riserva dei rifiuti non pericolosi e pericolosi; Ritenuto, pertanto, di sostituire l'art. 16 del proprio decreto 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» che determina gli importi dell'indennizzo da corrispondere ai Comuni sul cui territorio sono in attivita' impianti di recupero o di smaltimento rifiuti; Rilevata la necessita' di adeguare il testo degli articoli 1 e 15 e della rubrica del capo V del precitato decreto in conformita' alle nuove tipologie di impianti soggette al pagamento dell'indennizzo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1279 di data 30 giugno 2010; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO