(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II del 13 aprile 2010) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 75-ter nella legge provinciale 3  aprile  1997,
                                n. 7 
                (legge sul personale della provincia) 
 
    1. Dopo l'art. 75-bis della legge sul personale  della  provincia
e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 75-ter 
 
 
      Disposizioni in materia di trasparenza delle informazioni 
                   sul lavoro pubblico provinciale 
 
    1. La giunta provinciale, con deliberazione, individua i  dati  e
le informazioni da  rendere  pubblici  attraverso  gli  strumenti  di
informazione  elettronica  in  uso  concernenti   l'attivita'   delle
strutture e del personale dipendente, i  risultati  delle  forane  di
verifica della soddisfazione  dei  cittadini  e  degli  utenti,  ogni
aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi  agli  andamenti
gestionali e all'utilizzo delle risorse per  il  perseguimento  delle
funzioni istituzionali, i risultati dell'attivita' di  misurazione  e
valutazione svolta dagli organi  competenti.  Attraverso  i  medesimi
strumenti sono inoltre resi noti i numeri telefonici,  gli  indirizzi
di posta elettronica e il recapito di tutto il personale che  ne  sia
dotato. 
    2. Sono in particolare oggetto di informazione,  con  riferimento
alla situazione esistente alla fine di ogni anno e, se possibile, con
confronto su piu' annualita': 
    a) la dotazione complessiva  di  personale  distinta  per  figura
professionale o qualifica; 
    b) l'organigramma delle  strutture  di  primo,  secondo  e  terzo
livello con l'elenco del  personale  con  qualifica  di  dirigente  e
direttore e relativo incarico; 
    e) la retribuzione lorda annua comprensiva del salario accessorio
di ciascun dirigente; 
    d) la retribuzione media lorda annuale  comprensiva  del  salario
accessorio di ciascuna figura professionale o qualifica; 
    e) i giorni medi di assenza per malattia  e  per  motivi  diversi
dalle ferie, di  ciascuna  figura  professionale  o  qualifica  e  la
relativa distribuzione; 
    f) la distribuzione degli  esiti  della  valutazione  riferita  a
ciascuna figura professionale o qualifica; 
    g)  gli  esiti  delle  indagini  di   verifica   del   grado   di
soddisfazione dell'utenza. 
    3. Con deliberazione della giunta provinciale quanto previsto dai
commi 1 e 2, in quanto compatibile,  viene  esteso  anche  agli  enti
strumentali pubblici e privati». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della provincia. 
      Trento, 1º aprile 2010 
 
                      Il vicepresidente: PACHER