(Pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 25/I-II del 22 giugno 2010) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
   Disposizioni in materia di compensi per l'assunzione di cariche 
 
    1. Le persone  che  assumono  le  cariche  previste  dalla  legge
provinciale 9 giugno  2010,  n.  10,  concernente  «Disciplina  delle
nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di
Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3
(Disposizioni sulla proroga degli  organi  amministrativi)»  o  altre
cariche in rappresentanza della Provincia, riversano alla  stessa  il
compenso spettante per la carica, esclusi i rimborsi spese, nei  casi
e secondo le seguenti misure: 
    a)  per  intero  relativamente  ai  consiglieri   provinciali   o
regionali, agli assessori provinciali o  regionali,  ai  parlamentari
nazionali ed europei, durante il  loro  mandato  e  nei  cinque  anni
successivi; 
    b)  per  intero  relativamente  a  coloro  che  percepiscono   un
vitalizio derivante dalle cariche indicate alla lettera  a)  relativo
ad almeno due legislature; 
    c) fino a concorrenza dell'importo del compenso corrispondente al
50 per cento del vitalizio annuo lordo in godimento  relativamente  a
coloro che percepiscono un vitalizio derivante dalle cariche  di  cui
alla lettera a), relativo a meno di due legislature. 
    2. Nel determinare l'importo del riversamento di cui al  comma  1
si tiene conto del carico fiscale e contributivo. 
    3. Le persone che assumono le cariche di cui al comma 1, nel caso
percepiscano per la carica un compenso annuo lordo superiore a 15.000
euro, entro quindici giorni dall'assunzione della  stessa  comunicano
al Presidente della Provincia la loro  situazione  patrimoniale,  nei
termini e con le modalita' previste dalla deliberazione  dell'Ufficio
di presidenza  del  Consiglio  provinciale  17  gennaio  2005,  n.  4
(Approvazione del  regolamento  sulla  pubblicita'  della  situazione
patrimoniale  dei  consiglieri  e  delle  spese  sostenute   per   la
propaganda  elettorale).  Le  dichiarazioni   sono   pubblicate   nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  e  nel  sito  internet   della
Provincia.