(Pubblicata nel S.O. n. 19 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'art. 77 della legge regionale 2/2002 1. Il comma 1 dell'art. 77 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e' sostituito dal seguente: «1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.».