(Pubblicata nel S.O. n. 19 al Bollettino ufficiale della 
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 agosto 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Modifica all'art. 77 
                    della legge regionale 2/2002 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 77 della legge regionale 16 gennaio 2002,
n. 2 (Disciplina organica del turismo), e' sostituito dal seguente: 
    «1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte  da  non
piu' di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in
non piu' di due appartamenti ammobiliati con o senza uso  di  cucina,
situate in uno stesso stabile, che forniscono  servizio  di  alloggio
ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi  della  normale
organizzazione familiare.».