Nel comma 1 dell'art. 1 e nel comma 1  dell'art.  2  della  legge
regionale 1° giugno  2010,  n.  15,  pubblicata  sul  Supplemento  al
Bollettino ufficiale n.  22  del  4  giugno  2010,  per  mero  errore
materiale e' stato indicato, quale importo in termini di  competenza,
euro 16.607.572.411,75 anziche' euro 16.781.108.111,75  ed  e'  stato
indicato, quale importo in termini di cassa,  euro  21.701.134.406,00
anziche'   euro   21.874.670.106,00,   come   riportato   all'interno
dell'allegato A della summenzionata legge regionale. 
    Si ripubblicano qui di seguito, nel testo corretto, gli  articoli
1 e 2 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                  Stato di previsione dell'entrata 
 
    1. Il totale generale delle entrate  di  cui  all'allegato  A  e'
approvato in euro 16.781.108.111,75 in termini  di  competenza  e  in
euro 21.874.670.106,00 in termini di cassa. 
    2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e
la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed  il  versamento
alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti  nell'anno
finanziario 2010. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                   Stato di previsione della spesa 
 
    1. Il totale generale  delle  spese  di  cui  all'allegato  A  e'
approvato in euro 16.781.108.111,75 in termini di  competenza  ed  in
euro 21.874.670.106,00 in termini di cassa. 
    2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti
degli stanziamenti di competenza  dello  stato  di  previsione  della
spesa per l'anno finanziario 2010. 
    3. Sino al  30  giugno  2010,  l'assegnazione  delle  risorse  in
attuazione dell'art. 7 della legge regionale 11  aprile  2001,  n.  7
(Ordinamento  contabile  della  Regione  Piemonte)  e'  disposta   in
relazione ai mesi di gestione. 
    4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i  limiti  degli
stanziamenti di cassa dello  stato  di  previsione  della  spesa  per
l'anno 2010. 
    La pubblicazione del  presente  avviso  di  rettifica  annulla  e
sostituisce l'avviso di rettifica  alla  legge  regionale  1°  giugno
2010, n. 15, pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 26 -  parte  I  -
del 1° luglio 2010.