(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
        Trentino - Alto Adige n. 30/I-II del 27 luglio 2010) 
 
 
                      Il Consiglio provinciale 
                            ha approvato 
 
 
                    Il Presidente della Provincia 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, 
        recante «Ordinamento delle comunita' comprensoriali» 
 
    1. La  lettera  c)  del  comma  2  dell'articolo  3  della  legge
provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' cosi' sostituita: 
      «c) le norme sulla composizione  ed  elezione  indiretta  degli
organi nonche' la disciplina sulle incompatibilita';» 
    2. La  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo  3  della  legge
provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' cosi' sostituita: 
      «d) le attribuzioni  degli  organi,  anche  rinviando  a  norme
regolamentari  di  carattere  organizzativo  che   attribuiscano   al
presidente, agli assessori o alla giunta il potere di  adottare  atti
anche di natura tecnico-gestionale;» 
    3. La  lettera  i)  del  comma  2  dell'articolo  3  della  legge
provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e' cosi' sostituita: 
      «i) l'affidamento del servizio  di  tesoreria  della  comunita'
comprensoriale.» 
    4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge  provinciale  20  marzo
1991, n. 7, e' cosi' sostituito: 
      «3. Le  deliberazioni  di  approvazione  e  di  modifica  dello
statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a  maggioranza  di
due terzi dei componenti.» 
    5. Dopo il comma 4 dell'articolo 3  della  legge  provinciale  20
marzo 1991, n. 7, e' aggiunto il seguente comma: 
      «5. Lo statuto ovvero la modifica dello  statuto  sono  affissi
all'albo  pretorio  della  comunita'  comprensoriale  per  30  giorni
consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla
loro affissione all'albo pretorio. Lo  statuto  vigente  deve  essere
pubblicato sul sito internet della comunita' comprensoriale.» 
    6. L'articolo 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n.  7,  e'
cosi' sostituito: 
 
                              «Art. 4. 
                               Organi 
 
    1. Sono organi della comunita' comprensoriale: 
    a) il consiglio; 
    b) la giunta; 
    c) il presidente; 
    d) il revisore dei conti. 
    2. Il consiglio comprensoriale e' composto da: 
      a)  i  sindaci  dei  comuni  facenti  parte   della   comunita'
comprensoriale oppure da una persona da essi delegata; 
      b) un rappresentante aggiuntivo per i comuni con un  numero  di
abitanti tra 5.001 e 10.000; 
    c) due rappresentanti aggiuntivi per i comuni con piu' di  10.000
abitanti. 
    Qualora  non  venisse  rispettata  la  consistenza   dei   gruppi
linguistici, i rappresentanti aggiuntivi sono inviati dai comuni  con
la piu' alta percentuale di questo gruppo linguistico.  I  componenti
aggiuntivi sono eletti dai consigli comunali partecipanti  e  possono
essere scelti anche fra cittadini  non  facenti  parte  dei  consigli
comunali, purche' abbiano i requisiti per essere  eletti  consiglieri
comunali. Va garantita la partecipazione delle  minoranze  politiche,
compatibilmente  con   l'osservanza   della   disposizione   di   cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
22 marzo 1974, n. 279. Per il calcolo dei  rappresentanti  aggiuntivi
nel consiglio comprensoriale, si fa riferimento al numero di abitanti
al 31 dicembre dell'anno precedente l'insediamento.  La  composizione
del consiglio comprensoriale  deve  adeguarsi  alla  consistenza  dei
gruppi linguistici esistente  nel  territorio  comprensoriale,  quale
risulta dall'ultimo censimento  ufficiale  della  popolazione.  Nelle
comunita' comprensoriali con  competenza  sul  territorio  di  comuni
delle localita' ladine va comunque garantita  la  rappresentanza  del
gruppo linguistico ladino. 
    3.  Nel  consiglio  comprensoriale  devono  essere  rappresentati
entrambi i generi. 
    4. Il consiglio comprensoriale e' rinnovato ogni cinque anni.  La
durata in carica del consiglio comprensoriale coincide con quella dei
consigli comunali. Il consiglio comprensoriale resta in  carica  fino
al suo nuovo insediamento. 
    5. La giunta comprensoriale e' composta dal  presidente,  che  la
presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo  statuto,  non
superiore a  due  per  le  comunita'  comprensoriali  fino  a  26.000
abitanti, a quattro per le comunita'  comprensoriali  fino  a  80.000
abitanti e non superiore a sei per le altre comunita' comprensoriali.
Se previsto dallo statuto, uno degli assessori puo'  essere  nominato
vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza
o  impedimento  temporaneo  svolgendo  le   sue   funzioni.   Se   il
vicepresidente non e' stato nominato o e' assente  o  temporaneamente
impedito,  le  funzioni  del  presidente  assente  o  temporaneamente
impedito sono svolte dall'assessore piu' anziano. Per il calcolo  del
numero degli assessori comprensoriali, in occasione dell'insediamento
della nuova giunta comprensoriale, viene tenuto conto del  numero  di
abitanti  applicato   in   sede   di   insediamento   del   consiglio
comprensoriale. 
    6. La Giunta provinciale di concerto con il Consiglio dei  comuni
determina le indennita' spettanti agli amministratori e  al  revisore
dei conti delle comunita' comprensoriali. Le indennita' devono essere
graduate in funzione della popolazione e dei programmi  di  attivita'
delle comunita' comprensoriali.» 
    7. Dopo il comma 1 dell'articolo 5  della  legge  provinciale  20
marzo 1991, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3: 
      «2. Le deliberazioni di approvazione  ovvero  di  modifica  del
regolamento interno del consiglio comprensoriale  sono  adottate  dal
consiglio comprensoriale a maggioranza dei consiglieri assegnati. 
      3. Entro  il  periodo  di  pubblicazione  ogni  cittadino  puo'
presentare  alla  giunta  comprensoriale  opposizione  a   tutte   le
deliberazioni. Le modalita', i termini e  le  procedure  di  risposta
all'opposizione sono disciplinati con regolamento.» 
    8. L'articolo 6 della legge provinciale 20 marzo 1991, n.  7,  e'
cosi' sostituito: 
 
                              «Art. 6. 
        Vigilanza e controllo sulle comunita' comprensoriali 
 
    1. La vigilanza sulla comunita' comprensoriale  ed  il  controllo
sugli organi della stessa sono esercitati dalla  Giunta  provinciale,
ai sensi dell'articolo 54, primo comma, numero  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e  in  base  alla
normativa vigente per i comuni.» 
    9. L'articolo 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n.  7,  e'
cosi' sostituito: 
 
                               «Art. 7 
                              Personale 
 
    1. Fatte salve le disposizioni di  cui  all'articolo  3,  per  la
disciplina  dello  stato  giuridico  dei  segretari  generali   delle
comunita' comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti  per  i
segretari comunali e, per la disciplina dello stato  giuridico  degli
altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in  materia
di personale. 
    2.  Per  la  nomina  a  segretario   generale   della   comunita'
comprensoriale si osserva la disciplina vigente per i comuni  per  la
nomina a segretario generale di seconda classe.  Possono  partecipare
al concorso gli aspiranti di cui  all'articolo  60  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  1°  febbraio  2005,  n.  2/L,  nonche'  i
dirigenti  delle  comunita'  comprensoriali  con   un'anzianita'   di
servizio  di  almeno  quattro  anni  e  che  siano  in  possesso  del
certificato di abilitazione di cui all'articolo 52  del  decreto  del
Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 2/L.» 
    10. E' abrogato l'articolo 8 della  legge  provinciale  20  marzo
1991, n. 7.