IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 635 del 26 aprile 2010; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e' cosi' sostituito: «2. Le variazioni delle informazioni relative alle imprese agricole iscritte all'anagrafe possono essere disposte d'ufficio, compatibilmente con la normativa di settore vigente.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 26 aprile 2010 DURNWALDER (Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2010, registro n. 1, foglio n. 19)