IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  635  del  26
aprile 2010; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. Il comma 2  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e' cosi' sostituito: «2. Le variazioni
delle  informazioni   relative   alle   imprese   agricole   iscritte
all'anagrafe possono essere disposte d'ufficio,  compatibilmente  con
la normativa di settore vigente.». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare. 
      Bolzano, 26 aprile 2010 
 
                             DURNWALDER 
 

(Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2010,  registro  n.  1,
foglio n. 19)