IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
PREAMBOLO. 
    Visti: 
      l'articolo 117, quarto comma della Costituzione; 
      l'articolo 4, comma 1, lettera q)  e  l'articolo  59,  comma  1
dello Statuto della Regione Toscana; 
      la legge regionale 23 marzo 2000,  n.  42  (Testo  Unico  delle
leggi regionali in materia di turismo); 
      la legge regionale 26 luglio 2002, n.  32  (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
    Considerato che: 
      la Toscana da tempo ha strutturate  nel  territorio  esperienze
periodiche di soggiorni a carattere didattico educativo in favore dei
giovani, iniziative promosse da enti e associazioni senza di scopo di
lucro tese a favorire attraverso la collegialita',  la  condivisione,
la mutualita' la crescita educativa del singolo anche  come  soggetto
sociale, parte di una comunita' solidale e consapevole di  diritti  e
doveri. Particolarmente, sono le esperienze dei campeggi nei boschi o
in aree aperte di valore naturalistico e  i  soggiorni  in  strutture
abitative a catalizzare  la  maggiore  partecipazione  di  bambini  e
ragazzi: l'esperienza dello scoutismo, assieme a quella di moltissime
altre  realta'  organizzate,  anche  a  carattere   associativo,   si
confermano  oramai  da  anni  parte  attiva  di  quel   mondo   della
sussidiarieta' sociale, 
      la Regione Toscana ha provveduto nel tempo a  offrire  concreto
riconoscimento  alla  validita'  e  utilita'  sociale  di   interesse
generale a suddette esperienze: la l.r. n. 23/2002  attribuisce  alla
Regione il  compito  di  promuovere  «interventi  di  educazione  non
formale degli adolescenti, dei giovani ...al fine  di  concorrere  ad
assicurare lo sviluppo dell'identita' personale e  sociale».  Con  il
piano integrato generale di indirizzo di cui alla l.r. n. 32/2002  la
Regione ha avviato un progetto di interesse regionale in  materia  di
soggiorni  educativi  per  i   giovani,   finalizzato   a   sostenere
finanziariamente  la  realizzazione  di  soggiorni  educativi  per  i
giovani, promossi appunto da soggetti senza scopo di lucro; 
      sino ad  oggi  le  esperienze  dei  campeggi  e  dei  soggiorni
didattico educativi  trovavano  riferimento,  sotto  il  profilo  dei
requisiti strutturali ed organizzativi, nelle  previsioni  del  Testo
Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  turismo  del   2000,
rispettivamente alle disposizioni  per  «autorizzazione  ai  campeggi
temporanei» (articolo 38) e alle disposizioni per le «case per  ferie
e rifugi escursionistici» (articolo 47),  sottoponendo  pertanto  gli
organizzatori   ad   una   serie   di   adempimenti   valutati   come
eccessivamente gravosi per la natura e  la  durata  delle  esperienze
medesime; 
      da tempo,  pertanto,  pervenivano  dai  soggetti  organizzatori
richieste per una disciplina che prevedesse,  stante  le  particolari
caratteristiche   dei   soggiorni   (duratalimitata   rispetto   alle
previsioni  dei   campeggi   temporanei,   numero   di   partecipanti
generalmente ridotto, finalita' didattico educative, assenza del fine
di lucro), procedure di autorizzazione  semplificate,  alleggerimento
dei requisiti  organizzativi  e  strutturali,  riduzione  del  carico
burocratico; 
      le disposizioni agevolative  riguardano:  l'assoggettamento  ad
autoconsumo familiare dei pasti preparati, e serviti agli ospiti  dei
soggiorni, l'obbligo delle sole caratteristiche di civile  abitazione
per  i  locali  ospitanti  i  soggiorni  c.d.  «in   accantonamento»,
garantendo la presenza di adeguati  servizi  igienici,  la  riduzione
delle pratiche amministrative; 
      per  quanto  concerne   la   semplificazione   delle   pratiche
amministrative, in assenza di un potere della Regione verso gli  enti
titolari  della  funzione  autorizzatoria,  la   legge   prevede   la
promozione  della  sottoscrizione  di  un  protocollo  da  parte  dei
soggetti titolari delle procedure autorizzative a vario titolo; 
      infine, si e' ritenuto opportuno definire un  percorso  per  la
formazione di indirizzi univoci alla regolamentazione  dell'attivita'
di campeggio, nell'ambito delle aree protette, al fine di  portare  a
unitarieta' i vincoli e le prescrizioni  all'attivita'  campeggistica
nelle suddette aree; 
    si approva la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La presente legge detta disposizioni in per lo svolgimento  in
Toscana, in sicurezza e  nel  rispetto  dei  luoghi  interessati,  di
soggiorni didattico educativi  organizzati  da  enti  e  associazioni
senza scopo di lucro. 
    2. La Regione riconosce  nei  soggiorni  didattico  educativi  un
momento educativo e formativo di rilievo per i giovani e  ne  agevola
la diffusione in coerenza coi principi e gli  obiettivi  della  legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico  della  normativa  della
Regione Toscana in materia  di  eduzione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale, lavoro).