(Pubblicato  nel  Supplemento  n.  2 al  Bollettino  Ufficiale  della
    Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA  PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige», come modificato dalla legge  costituzionale  31
gennaio 2001, n. 2, ai sensi del quale il Presidente della  Provincia
emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, del  medesimo  decreto  del  Presidente
della Repubblica, secondo il quale alla  Giunta  provinciale  spetta,
tra l'altro, la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione  delle
leggi approvate dal Consiglio  provinciale  e  la  deliberazione  dei
regolamenti sulle materie che, secondo  l'ordinamento  vigente,  sono
devolute alla potesta' regolamentare delle province; 
    Visto l'art. 78-ter della legge provinciale di contabilita'; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2511  di  data
23 ottobre 2009, con la  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento
recante «Modificazioni al decreto del Presidente della  Provincia  29
settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento  di  contabilita'  di  cui
all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre  1979,  n.  7  e
s.m.)»; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modificazioni dell'art. 25 del decreto del Presidente 
          della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 
 
    1. All'art. 25 del decreto  del  Presidente  della  Provincia  29
settembre  2005,  n.   18-48/Leg.,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      a) prima del primo periodo del comma 1 e' inserito il seguente:
«Il Tesoriere, gli agenti pagatori, gli agenti  della  riscossione  e
gli agenti di materia sono individuati agenti contabili ed in  quanto
tali sono tenuti alla resa del conto giudiziale  secondo  la  vigente
disciplina in materia.»; 
      b)  nel  comma  3  prima  delle  parole:  «gli   agenti   della
riscossione» sono inserite le seguenti: «Il Tesoriere e»; 
      c) nel comma 4 prima delle  parole:  «degli  agenti  contabili»
sono inserite le seguenti: «del Tesoriere e»; 
      d) dopo il primo periodo del comma 6 e' aggiunto  il  seguente:
«In  caso  di  difformita'  o  presunte  irregolarita',  il  medesimo
dirigente rinvia il conto con osservazioni.»; 
      e) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. Gli agenti di materia consegnatari di azioni o  di  quote
di societa' di proprieta' della Provincia inviano il conto giudiziale
alla struttura provinciale competente in materia  di  predisposizione
degli atti per le  partecipazioni  finanziarie  della  Provincia,  la
quale lo riscontra apponendo il visto di conformita' e  lo  trasmette
alla  Corte  dei  conti.  In   caso   di   difformita'   o   presunte
irregolarita',  la   struttura   medesima   rinvia   il   conto   con
osservazioni. 
    6-ter. La resa del conto giudiziale e' effettuata  anche  per  le
altre quote partecipative della Provincia inserite nel conto generale
del patrimonio. In tali casi, la struttura provinciale competente per
materia  riscontra  il  conto  giudiziale  predisposto  dal  soggetto
partecipato, apponendo il  visto  di  conformita'  e  lo  invia  alla
struttura provinciale competente in materia di predisposizione  degli
atti per le partecipazioni finanziarie della Provincia ai fini  della
trasmissione alla Corte dei conti. In caso di difformita' o  presunte
irregolarita', la struttura competente per materia rinvia il conto al
soggetto partecipato con osservazioni. 
    6-quater. Gli agenti pagatori, individuati secondo  le  modalita'
di cui all'art. 66 della legge provinciale 14 settembre 1979,  n.  7,
inviano il conto giudiziale al proprio dirigente,  che  lo  riscontra
apponendo il visto di conformita'  e  lo  trasmette  alla  Corte  dei
conti. In caso di difformita' o presunte irregolarita', il  dirigente
medesimo rinvia il conto con osservazioni.»; 
    f) al comma 7, le parole  «di  materia»  e  «comma  5  del»  sono
soppresse.