(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                    n. 10/I-II del 9 marzo 2010) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati  dalla
Giunta provinciale; 
    Visto l'art. 54, comma 1,  punto  2,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti sulle  materie  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
della provincia; 
    Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001,  n.  10  (Disciplina
dell'agriturismo, delle strade del vino e delle  strade  dei  sapori)
come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 settembre  2008,
n. 16 «Disposizioni per la formazione dell'assestamento del  bilancio
annuale  2008  e  pluriennale   2008-2010   e   per   la   formazione
dell'assestamento del bilancio annuale 2009 e  pluriennale  2009-2011
della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2009)»; che  ha
modificato, tra l'altro, la legge provinciale n. 10/2001; 
    Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo
2003, n. 5-126/Leg. (Regolamento di  esecuzione  del  Capo  II  della
legge   provinciale   19   dicembre   2001,   n.    10    (Disciplina
dell'agriturismo e delle strade del vino e delle strade  dei  sapori)
relativo all'esercizio dell'attivita' agrituristica, come  da  ultimo
modificato con decreto del Presidente  della  Giunta  provinciale  29
marzo 2006, n. 5-58/Leg; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  2875  del  27
novembre 2009, con la quale sono  state  approvate  le  modifiche  al
regolamento di esecuzione del Capo  II  della  legge  provinciale  19
dicembre 2001, n. 10 «Disciplina dell'agriturismo  delle  strade  del
vino e delle strade dei sapori»; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 
                    13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. 
 
    1. All'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 13 marzo
2003, n. 5-126/Leg., sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:  «b)
ospitalita' in spazi aperti: fino ad un numero massimo di 15 piazzole
o minipiazzole per complessive 30 persone. Il numero di  ospiti  puo'
sommarsi a quello indicato alla lettera a).