(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Region Trentino-Alto Adige 
                    n. 10/I-II del 9 marzo 2010) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e'
competente a deliberare i regolamenti per  l'esecuzione  delle  leggi
provinciali; 
    Vista la deliberazione n. 49 del 22 gennaio 2010 con la quale  la
Giunta provinciale ha approvato la modifica al decreto del Presidente
della provincia 5 novembre  2007,  n.  24-104/Leg.  «Regolamento  per
l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo
e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72,  73,
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
       Modificazione al decreto del Presidente della provincia 
                       n. 24-104/Leg. del 2007 
 
    1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente  della  provincia  5
novembre  2007,  n.  24-104/Leg.  (Regolamento  per  l'esercizio  del
diritto allo studio da parte degli studenti del primo e  del  secondo
ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e  73  della  legge
provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e' inserito il seguente: 
    «Art. 12-bis (Disposizioni per  il  coordinamento  con  la  legge
provinciale n. 3 del 2006 di riforma  istituzionale).  -  1.  Per  le
funzioni in materia di diritto allo studio  che  verranno  trasferite
secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale n. 3  del
2006 di riforma istituzionale, dalla data del medesimo  trasferimento
cessano di trovare applicazione  le  corrispondenti  disposizioni  di
questo regolamento. 
    2. Dalla data richiamata al comma 1,  i  comuni  e  le  comunita'
esercitano  le  funzioni  trasferite  nel  rispetto  delle   relative
disposizioni previste dalla legge provinciale n. 5 del 2006  e  degli
atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla provincia  ai  sensi
dell'art. 9 della legge provinciale n. 3 del 2006». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
      Trento, 1° febbraio 2010 
 
                               DELLAI 
 
    (Omissis). 
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2010 
Registro n. 1, foglio n. 5