(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 
                         del 25 giugno 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto regionale; 
    Vista la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4  (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale); 
    Visto l'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  (Testo
unico delle norme sui  consiglieri  e  sui  componenti  della  Giunta
regionale); 
    Visto l'art. 17 del regolamento interno 27 gennaio  2010,  n.  12
(Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale); 
    Considerato quanto segue: 
    1. Il reg. int. n. 12/2010 prevede la figura  del  vicepresidente
del gruppo  che  coadiuva  il  presidente  nell'esercizio  delle  sue
funzioni ed esercita le funzioni vicarie  sostituendolo  in  caso  di
assenza ed impedimento; 
    2. La legge  regionale  n.  3/2009,  all'art.  5,  disciplina  le
rispettive quote di  indennita'  per  le  diverse  funzioni  previste
all'interno  del  Consiglio  regionale  senza  contemplare,   tra   i
destinatari di dette indennita', la  figura  del  vicepresidente  del
gruppo, neppure in riferimento ai gruppi di maggiori dimensioni; 
    3.  I  gruppi  consiliari  composti   da   numerosi   consiglieri
presentano una maggiore complessita' di organizzazione e di gestione,
anche  in  riferimento   alle   funzioni   vicarie   esercitate   dai
vicepresidenti; 
    4. L'ordinamento regionale contempla gia' una  valutazione  della
suddetta maggiore complessita',  laddove,  all'art.  58  della  legge
regionale  n.  1/2009,  attribuisce   un   livello   piu'   alto   di
inquadramento ai responsabili delle segreterie dei gruppi composti da
almeno tredici consiglieri, individuando in  tale  soglia  il  tratto
distintivo tra gruppi che comportano un livello minore o maggiore  di
complessita' organizzativa e gestionale; 
    5. Appare coerente integrare la disposizione del  citato  art.  5
della legge regionale n. 3/2009,  estendendo  ai  vicepresidenti  dei
gruppi  composti  da  almeno  tredici  consiglieri  l'indennita'   di
funzione,  nella  medesima  percentuale  stabilita   a   favore   dei
vicepresidenti e dei segretari di commissione; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3/2009 
 
    1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge  regionale
9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri  e  sui
componenti della Giunta regionale),  dopo  la  parola:  «commissione»
sono inserite le seguenti: «,  vicepresidente  di  gruppo  consiliare
composto da almeno tredici consiglieri». 
    La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 21 giugno 2010 
 
                                ROSSI 
 
La presente legge e' stata approvata dal  Consiglio  regionale  nella
  seduta del 9 giugno 2010. 
(Omissis).