(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 25 giugno 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto regionale; Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); Visto l'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale); Visto l'art. 17 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale); Considerato quanto segue: 1. Il reg. int. n. 12/2010 prevede la figura del vicepresidente del gruppo che coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza ed impedimento; 2. La legge regionale n. 3/2009, all'art. 5, disciplina le rispettive quote di indennita' per le diverse funzioni previste all'interno del Consiglio regionale senza contemplare, tra i destinatari di dette indennita', la figura del vicepresidente del gruppo, neppure in riferimento ai gruppi di maggiori dimensioni; 3. I gruppi consiliari composti da numerosi consiglieri presentano una maggiore complessita' di organizzazione e di gestione, anche in riferimento alle funzioni vicarie esercitate dai vicepresidenti; 4. L'ordinamento regionale contempla gia' una valutazione della suddetta maggiore complessita', laddove, all'art. 58 della legge regionale n. 1/2009, attribuisce un livello piu' alto di inquadramento ai responsabili delle segreterie dei gruppi composti da almeno tredici consiglieri, individuando in tale soglia il tratto distintivo tra gruppi che comportano un livello minore o maggiore di complessita' organizzativa e gestionale; 5. Appare coerente integrare la disposizione del citato art. 5 della legge regionale n. 3/2009, estendendo ai vicepresidenti dei gruppi composti da almeno tredici consiglieri l'indennita' di funzione, nella medesima percentuale stabilita a favore dei vicepresidenti e dei segretari di commissione; Approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3/2009 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo la parola: «commissione» sono inserite le seguenti: «, vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 21 giugno 2010 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9 giugno 2010. (Omissis).