(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 
                         del 25 giugno 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
     Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 14 dello Statuto regionale; 
    Vista la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4  (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale); 
    Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale). 
    Considerato quanto segue: 
    1. La legge  regionale  n.  1/2009  prevede  attualmente  che  il
rapporto di lavoro  dei  responsabili  delle  strutture  speciali  di
supporto  agli  organismi  politici  ed  ai  gruppi   del   Consiglio
regionale, ove reclutati nell'ambito dei  dipendenti  regionali,  sia
regolato mediante contratto di diritto privato a  tempo  determinato,
la cui sottoscrizione comporta la novazione del rapporto di lavoro in
atto; 
    2. La stessa legge prevede, invece, che  il  restante  personale,
sempre ove reclutato tra il personale regionale, sia assegnato a tali
strutture  di   supporto   mediante   ordine   di   servizio,   senza
modificazione del regime contrattuale; 
    3. Al  fine  di  consentire  una  uniforme  organizzazione  delle
suddette  strutture  di  supporto,  appare  opportuno  estendere   la
disciplina prevista per i responsabili anche  agli  altri  dipendenti
regionali addetti alle medesime strutture e,  quindi,  modificare  ed
integrare le disposizioni contenute negli  articoli  53  e  56  della
legge regionale n. 1/2009, in modo da prevedere che anche il restante
personale proveniente dalla Regione sia assunto presso  le  strutture
politiche ed i gruppi consiliari con contratto di diritto  privato  e
novazione del rapporto; 
    4. Analogamente, per il personale addetto alle medesime strutture
proveniente da altre amministrazioni, e' opportuno prevedere, in  via
preferenziale, una  uguale  disciplina  contrattuale,  ove  cio'  sia
possibile sulla base dell'ordinamento di provenienza, ferma restando,
in  via  subordinata,  la  possibilita'  che,  ove  l'ordinamento  di
provenienza non consenta tale soluzione, a detto  personale  continui
ad applicarsi il gia' vigente regime di comando; 
    5. Per evitare eventuali dubbi  interpretativi  circa  il  regime
applicabile al  rapporto  di  lavoro  del  personale  regionale  gia'
attualmente assegnato  alle  strutture  di  supporto  agli  organismi
politici ed ai gruppi consiliari, e'  opportuno  esplicitare  in  una
specifica norma finale che, sulla base  del  principio  tempus  regit
actum, i rapporti gia' instaurati in  base  alla  disciplina  vigente
restano regolati dalla medesima; 
    6. Sotto un diverso  profilo,  si  ritiene  opportuno  modificare
anche le disposizioni relative alla struttura di supporto  al  gruppo
misto, adeguandone la dotazione organica e prevedendo anche per  tale
struttura la figura di un responsabile. 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 1/2009 
 
    1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 53 della legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1  (Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e
ordinamento del personale), e' sostituita dalla seguente: «b) tra  il
personale  a  tempo  indeterminato  dipendente  di   altra   pubblica
amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di
fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in
cui l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza non consenta il
collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il  personale
e' reclutato mediante comando presso la Regione;». 
    2. Al comma 3 dell'art. 53 della legge  regionale  n.  1/2009  le
parole: «, lettere b) e c)» sono abrogate. 
    3. Al comma 4 dell'art. 53 della legge  regionale  n.  1/2009  le
parole: «, lettere b) e c)» sono abrogate. 
    4. Il comma 6 dell'art. 53 della legge  regionale  n.  1/2009  e'
sostituito dal seguente: «6. Il trattamento  economico,  normativo  e
disciplinare del personale di cui al comma 1, e'  disciplinato  dalle
disposizioni legislative e contrattuali in vigore  per  il  personale
regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili». 
    5. Dopo il comma 8 dell'art. 53 della legge regionale  n.  1/2009
e' aggiunto il seguente: «8-bis. Al personale  di  cui  al  comma  1,
lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 8,
10 e 12».