(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 9 agosto 2010) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana la seguente legge: PREAMBOLO IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto; Visto l'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; Visto il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione), ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera c); Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali); Considerato quanto segue: 1) Risulta necessario procedere a disciplinare il patto di stabilita' territoriale, come previsto dall'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, allo scopo di spostare il parametro di valutazione formale dagli obiettivi dei singoli enti al risultato complessivo territoriale derivante dall'aggregazione di essi, in modo da ottimizzare la capacita' di spesa complessiva del sistema regionale; 2) I risultati dei singoli enti ad oggi sono stati mediamente migliori rispetto a quelli assegnati, portando ad ottenere un margine positivo ed assicurando che la capacita' di spesa delle amministrazioni produce effetti positivi sull'intero sistema dell'economia toscana; 3) Ai fini di una maggiore tenuta del patto di stabilita' territoriale, occorre prevedere una premialita' aggiuntiva per gli enti che abbiano accettato nell'esercizio precedente un obiettivo migliorativo ed a tale scopo occorre modificare l'art. 8-bis della 1egge regionale n. 31/2005; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina il patto di stabilita' degli enti locali ai sensi dell'art. 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilita' ai sensi della normativa vigente. 3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dalla presente legge a decorrere dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000.