(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 
                         del 9 agosto 2010) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
la seguente legge: 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
     Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto; 
    Visto l'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure  urgenti  a
sostegno dei settori industriali in crisi,  nonche'  disposizioni  in
materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario), convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33; 
    Visto il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi  urgenti
concernenti enti locali e regioni),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 marzo 2010, n. 42; 
    Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia
di  federalismo   fiscale   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione), ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera c); 
    Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme  generali
in materia di tributi regionali); 
    Considerato quanto segue: 
      1) Risulta necessario procedere  a  disciplinare  il  patto  di
stabilita' territoriale, come previsto dall'art.  77-ter,  comma  11,
del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla  legge  n.  133/2008,
allo scopo di spostare il  parametro  di  valutazione  formale  dagli
obiettivi dei singoli  enti  al  risultato  complessivo  territoriale
derivante dall'aggregazione  di  essi,  in  modo  da  ottimizzare  la
capacita' di spesa complessiva del sistema regionale; 
      2) I risultati dei singoli enti ad oggi sono  stati  mediamente
migliori rispetto a quelli assegnati, portando ad ottenere un margine
positivo  ed  assicurando   che   la   capacita'   di   spesa   delle
amministrazioni  produce   effetti   positivi   sull'intero   sistema
dell'economia toscana; 
      3) Ai fini di una  maggiore  tenuta  del  patto  di  stabilita'
territoriale, occorre prevedere una premialita'  aggiuntiva  per  gli
enti che abbiano accettato  nell'esercizio  precedente  un  obiettivo
migliorativo ed a tale scopo occorre modificare  l'art.  8-bis  della
1egge regionale n. 31/2005; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
    1. La presente legge disciplina il patto di stabilita' degli enti
locali ai sensi dell'art. 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti  gli
enti locali soggetti al patto di stabilita' ai sensi della  normativa
vigente. 
    3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi  dell'art.  143
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  (Testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  sono  soggetti   alle
disposizioni previste dalla  presente  legge  a  decorrere  dall'anno
successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. 
    4. Le disposizioni della presente legge si applicano  anche  agli
enti  locali  commissariati  ai  sensi  dell'art.  141  del   decreto
legislativo n. 267/2000.