(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 34 del 17 agosto 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1.  Il  Bollettino  ufficiale  della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, di seguito denominato BUR, e' lo strumento di
conoscenza legale delle leggi, dei regolamenti regionali e  di  tutti
gli atti in esso pubblicati, salvi gli effetti ricollegati alle forme
di conoscenza o pubblicita' riconosciute dall'ordinamento vigente. 
    2.  L'Albo  notiziario  della  Regione  ha   funzioni   di   mera
pubblicita' notizia di tutti  gli  atti  in  esso  pubblicati,  salva
diversa disposizione di legge. 
    3. Con le pubblicazioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  la  Regione
favorisce il diritto di accesso ai documenti  amministrativi  secondo
le modalita' stabilite dalla legge regionale 6  agosto  2007,  n.  19
(Nuove disposizioni in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), e  nel  rispetto  di
quanto previsto a tutela della riservatezza  dei  terzi  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di  protezione
dei dati personali).