(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 17 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, di seguito denominato BUR, e' lo strumento di conoscenza legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvi gli effetti ricollegati alle forme di conoscenza o pubblicita' riconosciute dall'ordinamento vigente. 2. L'Albo notiziario della Regione ha funzioni di mera pubblicita' notizia di tutti gli atti in esso pubblicati, salva diversa disposizione di legge. 3. Con le pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione favorisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e nel rispetto di quanto previsto a tutela della riservatezza dei terzi dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).