(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 35 del 24 agosto 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Introduzione dell'articolo 3-bis 
 
    1. Dopo l'art. 3 della legge regionale  18  giugno  2004,  n.  10
(Interventi per il  patrimonio  immobiliare  regionale  destinato  ad
attivita' produttive e commerciali), e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Conferimento dei beni detenuti da Finaosta s.p.a.) -
1. La Regione autorizza il conferimento alla societa' Struttura Valle
d'Aosta s.r.l.-Vallee d'Aoste Structure s.a'.r.l., da attuarsi  entro
il  31  dicembre  2012,  dei  beni  facenti  parte   del   patrimonio
immobiliare destinato ad attivita' produttive  detenuto  da  Finaosta
s.p.a., ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006,  n.
7 (Nuove disposizioni concernenti la societa'  finanziaria  regionale
FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n.
16), nonche' degli impianti pertinenziali. 
    2. La Regione autorizza, inoltre, il conferimento  alla  societa'
Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallee d'Aoste Structure s.a'.r.l., da
attuarsi  entro  il  31  dicembre  2012,  degli  impianti   e   delle
attrezzature di proprieta' regionale, di cui sono  stati  dotati  gli
edifici denominati Pepinieres di Aosta e Pont-Saint-Martin, ancorche'
acquisiti per il tramite di Finaosta s.p.a. 
    3. Il  valore  dei  conferimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
determinato con relazione giurata, redatta ai  sensi  dell'art.  2465
del codice civile, di  un  revisore  legale  o  di  una  societa'  di
revisione legale iscritti nell'apposito registro. 
    4. La Giunta regionale e' autorizzata a conferire i beni  di  cui
al comma 2 di  proprieta'  regionale  e  a  conferire  incarico  alla
Finaosta s.p.a., ai sensi dell'art.  6  della  l.r.  7/2006,  per  il
trasferimento dei cespiti e dei beni di cui ai commi 1  e  2  di  sua
proprieta', per la nomina del revisore legale  o  della  societa'  di
revisione legale e per la  sottoscrizione  dei  relativi  aumenti  di
capitale della societa' Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallee d'Aoste
Structure s.a'.r.l. derivanti dal conferimento. 
    5. Le imposte, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, e le  spese
relative al conferimento sono a carico del conferente. 
    6. Restano fermi i diritti di godimento spettanti a  terzi,  sino
al termine di scadenza previsto nel corrispondente titolo. 
    7. La societa'  Struttura  Valle  d'Aosta  s.r.l.-Vallee  d'Aoste
Structure s.a'.r.l. assicura l'adempimento  degli  obblighi  posti  a
carico della Finaosta s.p.a. dai contratti in  essere  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
    8. La Giunta regionale e' autorizzata a revocare gli importi  non
erogati, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
concessi ai conduttori  degli  immobili  oggetto  di  conferimento  a
titolo di contributo, a valere sulla gestione  speciale,  finalizzato
alla parziale copertura dei  costi  per  opere  di  adeguamento  alle
proprie esigenze aziendali degli immobili locati. 
    9. La Giunta regionale e' autorizzata, inoltre, a  trasferire  le
proprie  quote  di  partecipazione  della  societa'  Struttura  Valle
d'Aosta  s.r.l.-Vallee  d'Aoste  Structure  s.a'.r.l.  alla  Finaosta
s.p.a. ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2006.».