(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 56 dell'11 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza), le parole «e non puo' essere rieletto» sono soppresse. 2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 18 (Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale ed osservatorio regionale sulla detenzione), le parole «e non puo' essere rieletto» sono soppresse. 3. L' art. 11 della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), e' cosi' modificato: a) al comma 1 dopo le parole «tre esperti della materia designati» sono aggiunte le seguenti «dalla commissione consiliare competente» e sono soppresse le lettere a), b) e c); b) al comma 4 il secondo periodo e' cosi' sostituito: «Ogni commissione e' composta da tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore designati dalla commissione consiliare competente per materia. Essa e' presieduta dal dirigente e da un funzionario della commissione consiliare competente per materia.»; c) al comma 5 le parole «sono svolte dal personale del settore competente» sono sostituite dalle seguenti «sono svolte rispettivamente dal personale del settore competente e dal personale della commissione consiliare competente per materia». 4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM.), le parole «e non sono rieleggibili consecutivamente» sono soppresse. 5. La legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n.390) e' cosi' modificata: a) al comma 3 dell'art. 19 dopo le parole «con l'Universita' di riferimento» sono aggiunte le seguenti «tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale»; b) al comma 1 dell'art. 20, alla lettera a), dopo la parola "Presidente" sono aggiunte le seguenti «eletto dal Consiglio regionale»; c) al comma 1 dell'art. 20 la lettera b) e' cosi' sostituita: «b) due rappresentanti della regione Campania eletti dal Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, con voto limitato»; d) al comma 8 dell'art. 20 le parole «Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione» sono sostituite con le seguenti «I due rappresentanti della regione Campania»; e) al comma 1 dell'art. 24, le parole «con decreto del Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «dal Consiglio regionale». 6. I revisori dei conti degli Enti Provinciali per il Turismo (EPT) e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Campania, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo), decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio regionale provvede con voto limitato alla nuova indicazione dei revisori dei conti degli EPT. 7. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale), la parola «sette» e' sostituita con «cinque» e le parole «di cui quattro» e «dall'assessore competente, compreso il presidente, e tre» sono soppresse. 8. Al comma 14 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in regione Campania), dopo le parole «gli attuali consiglieri delle societa' partecipate» sono aggiunte «nonche' degli amministratori unici».