(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
             Regione Campania n. 56 dell'11 agosto 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24  luglio  2006,
n. 17 (Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza),  le
parole «e non puo' essere rieletto» sono soppresse. 
    2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24  luglio  2006,
n. 18 (Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone  sottoposte
a  misure  restrittive  della  liberta'  personale  ed   osservatorio
regionale sulla detenzione), le parole «e non puo'  essere  rieletto»
sono soppresse. 
    3. L' art.  11  della  legge  regionale  15  giugno  2007,  n.  6
(Disciplina  degli   interventi   regionali   di   promozione   dello
spettacolo), e' cosi' modificato: 
      a) al comma  1  dopo  le  parole  «tre  esperti  della  materia
designati» sono aggiunte le seguenti  «dalla  commissione  consiliare
competente» e sono soppresse le lettere a), b) e c); 
      b) al comma 4 il secondo periodo  e'  cosi'  sostituito:  «Ogni
commissione e' composta da tre membri di  comprovata  esperienza  nel
rispettivo settore designati dalla commissione consiliare  competente
per materia. Essa e' presieduta dal dirigente  e  da  un  funzionario
della commissione consiliare competente per materia.»; 
      c) al comma 5 le parole «sono svolte dal personale del  settore
competente»   sono   sostituite   dalle   seguenti    «sono    svolte
rispettivamente dal personale del settore competente e dal  personale
della commissione consiliare competente per materia». 
    4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 1°  luglio  2002,
n. 9  (Norme  in  materia  di  comunicazione  e  di  emittenza  radio
televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni
- CO.RE.COM.), le parole «e non sono  rieleggibili  consecutivamente»
sono soppresse. 
    5. La legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul  diritto
agli studi universitari - adeguamento alla  legge  2  dicembre  1991,
n.390) e' cosi' modificata: 
      a) al comma 3 dell'art. 19 dopo le parole «con l'Universita' di
riferimento» sono aggiunte le seguenti «tra i  rappresentanti  eletti
dal Consiglio regionale»; 
      b) al comma 1 dell'art. 20, alla lettera  a),  dopo  la  parola
"Presidente"  sono  aggiunte  le  seguenti  «eletto   dal   Consiglio
regionale»; 
      c) al comma 1 dell'art. 20 la lettera b) e'  cosi'  sostituita:
«b) due rappresentanti della regione Campania  eletti  dal  Consiglio
regionale, ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n.  17,  con
voto limitato»; 
      d) al comma 8 dell'art. 20 le parole «Gli altri  componenti  il
Consiglio di amministrazione» sono sostituite con le seguenti «I  due
rappresentanti della regione Campania»; 
      e) al  comma  1  dell'art.  24,  le  parole  «con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«dal Consiglio regionale». 
    6. I revisori dei conti degli Enti  Provinciali  per  il  Turismo
(EPT) e delle Aziende Autonome di Cura,  Soggiorno  e  Turismo  della
Campania, ai sensi della legge  regionale  7  dicembre  1993,  n.  41
(Assetto normativo degli enti turistici periferici  a  seguito  della
soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo), decadono
dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Il  Consiglio
regionale provvede con  voto  limitato  alla  nuova  indicazione  dei
revisori dei conti degli EPT. 
    7. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 14  marzo  2003,
n. 7 (Disciplina organica degli interventi  regionali  di  promozione
culturale), la parola «sette» e' sostituita con «cinque» e le  parole
«di  cui  quattro»  e   «dall'assessore   competente,   compreso   il
presidente, e tre» sono soppresse. 
    8. Al comma 14 dell'art. 1 della legge regionale 20 luglio  2010,
n. 7 (Norme per garantire risparmio,  trasparenza  ed  efficienza  in
regione Campania), dopo le  parole  «gli  attuali  consiglieri  delle
societa' partecipate» sono  aggiunte  «nonche'  degli  amministratori
unici».