(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
             Regione Campania n. 56 dell'11 agosto 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Finalita' ed adempimenti 
 
    1. Al fine di agevolare il diritto  di  accesso  all'informazione
dei cittadini, il Consiglio regionale e la Giunta  regionale  rendono
disponibili sui rispettivi siti web  istituzionali,  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  le  seguenti
informazioni: 
      a) per ciascun eletto al Consiglio regionale, per il Presidente
della Regione e per ciascun componente della Giunta regionale: 
        1) nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
        2) incarichi elettivi ricoperti nel tempo; 
        3)  ruolo  svolto   in   Consiglio   regionale   (presidente,
vicepresidente  o  consigliere  segretario   del   Consiglio   o   di
commissione, capogruppo, assessore, presidente o membro di  consulte,
comitati ed enti nominati dal Consiglio regionale); 
        4) gettoni di presenza percepiti, a qualsiasi  titolo,  dalla
Regione; 
        5)  dichiarazione  dei  redditi  derivanti  dalle   attivita'
istituzionali,    relativi    all'anno    precedente     l'assunzione
dell'incarico, agli  anni  in  cui  ricopre  l'incarico  ed  all'anno
successivo; 
        6)  i  redditi  derivanti  da  attivita'  istituzionali   (la
dichiarazione dei redditi relativa all'anno  precedente  l'assunzione
dell'incarico,  agli  anni  in  cui  ricopre  l'incarico  e  all'anno
successivo, e' depositata presso la segreteria generale del Consiglio
regionale che provvede, su richiesta motivata, a fornirne copia); 
        7)  atti  presentati,  con  relativo  iter  fino  alla   loro
approvazione (progetti di legge,  emendamenti  a  progetti  di  legge
presentati,  risoluzioni,  ordini  del   giorno,   interpellanze   ed
interrogazioni); 
        8)  quadro  delle  presenze  ai  lavori  della  Giunta,   del
Consiglio,  delle  commissioni  ed  i  voti  espressi   sui   singoli
provvedimenti adottati dagli stessi; 
        9) spese per viaggi, telefonia e dotazione informatica; 
      b) per il Consiglio e la Giunta regionale: 
        1) elenco delle proprieta' immobiliari della Regione  e  loro
destinazione d'uso; 
        2) elenco di tutti gli incarichi esterni  attribuiti  (studi,
progettazioni, contratti a  tempo  determinato);  per  ogni  incarico
devono risultare  in  maniera  omogenea  le  seguenti  voci:  ufficio
proponente, soggetto assegnatario, tipologia  dell'incarico  (studio,
progetto, prestazione,  contratto  a  tempo  determinato),  ammontare
pecuniario riconosciuto, data di conferimento  e  di  scadenza  dello
stesso e dichiarazione dell'esistenza di rapporti di  consulenza  con
le  societa'  controllate  o  partecipate  dalla   Regione,   nonche'
attestazione di eventuali condizioni d'incompatibilita'; 
        3) ragione sociale, dati essenziali di  bilancio,  nominativi
dei consiglieri di amministrazione  e  relativi  emolumenti,  nonche'
elenco degli incarichi esterni, per ogni societa' controllata o  ente
strumentale della Regione; 
        4)  pubblicita'   dei   lavori   consiliari,   con   relativa
pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione  nelle
commissioni e in  Consiglio  ed  archiviazione  fruibile,  attraverso
resoconto stenografico e audio/video con indicizzazione.