(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 56 dell'11 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' ed adempimenti 1. Al fine di agevolare il diritto di accesso all'informazione dei cittadini, il Consiglio regionale e la Giunta regionale rendono disponibili sui rispettivi siti web istituzionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le seguenti informazioni: a) per ciascun eletto al Consiglio regionale, per il Presidente della Regione e per ciascun componente della Giunta regionale: 1) nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 2) incarichi elettivi ricoperti nel tempo; 3) ruolo svolto in Consiglio regionale (presidente, vicepresidente o consigliere segretario del Consiglio o di commissione, capogruppo, assessore, presidente o membro di consulte, comitati ed enti nominati dal Consiglio regionale); 4) gettoni di presenza percepiti, a qualsiasi titolo, dalla Regione; 5) dichiarazione dei redditi derivanti dalle attivita' istituzionali, relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico, agli anni in cui ricopre l'incarico ed all'anno successivo; 6) i redditi derivanti da attivita' istituzionali (la dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente l'assunzione dell'incarico, agli anni in cui ricopre l'incarico e all'anno successivo, e' depositata presso la segreteria generale del Consiglio regionale che provvede, su richiesta motivata, a fornirne copia); 7) atti presentati, con relativo iter fino alla loro approvazione (progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni); 8) quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle commissioni ed i voti espressi sui singoli provvedimenti adottati dagli stessi; 9) spese per viaggi, telefonia e dotazione informatica; b) per il Consiglio e la Giunta regionale: 1) elenco delle proprieta' immobiliari della Regione e loro destinazione d'uso; 2) elenco di tutti gli incarichi esterni attribuiti (studi, progettazioni, contratti a tempo determinato); per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci: ufficio proponente, soggetto assegnatario, tipologia dell'incarico (studio, progetto, prestazione, contratto a tempo determinato), ammontare pecuniario riconosciuto, data di conferimento e di scadenza dello stesso e dichiarazione dell'esistenza di rapporti di consulenza con le societa' controllate o partecipate dalla Regione, nonche' attestazione di eventuali condizioni d'incompatibilita'; 3) ragione sociale, dati essenziali di bilancio, nominativi dei consiglieri di amministrazione e relativi emolumenti, nonche' elenco degli incarichi esterni, per ogni societa' controllata o ente strumentale della Regione; 4) pubblicita' dei lavori consiliari, con relativa pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione nelle commissioni e in Consiglio ed archiviazione fruibile, attraverso resoconto stenografico e audio/video con indicizzazione.