(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giiulia n. 36 dell'8 settembre 2010) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 «Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati», ed in particolare: l'articolo 8, comma 1, con il quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto; l'articolo 8, comma 3, con il quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali; Visto il Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto), emanato con proprio decreto 25 maggio 2006 n. 0160/Pres.; Dato atto che il testo vigente del regolamento necessita di una revisione; Rilevato, in particolare, che la previsione contenuta nell'articolo 3 del suddetto regolamento di concedere in due tranches, acconto e saldo, i contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto, stante la natura di enti pubblici dei beneficiari, la continuita' dei finanziamenti e la durata pluriennale dei progetti presentati, non risponde piu' ai criteri di economicita' efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; Ritenuto, quindi, di modificare di conseguenza l'articolo 3, abrogando il comma 5, contenente la previsione del pagamento di acconto e saldo del contributo, e contestualmente integrando il comma 4 con la disposizione che le modalita' di erogazione e rendicontazione del contributo sono stabilite con il decreto di concessione; Rilevata , inoltre, in merito ai contributi annui concessi alle associazioni esposti all'amianto per le funzioni istituzionali previsti all'articolo 4 del regolamento in parola, la necessita' di precisare meglio i criteri di riparto dello stanziamento annuale tra gli aventi diritto, stante l'aumento negli anni del numero di associazioni potenziali beneficiarie; Ritenuto, quindi, di prevedere che il criterio di riparto dello stanziamento annuale sulla base delle spese preventivate ammesse a finanziamento, criterio che tiene in considerazione unicamente le attivita' che le associazioni intendono svolgere, previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del regolamento, venga applicato solo per una quota della disponibilita' di capitolo; Ritenuto di ripartire un'ulteriore quota dello stanziamento annuale sulla base dell'importo delle quote associative di competenza dell'anno precedente effettivamente riscosse, criterio che tiene conto tanto del radicamento territoriale dell'associazione, espresso dal numero di soci, tanto del coinvolgimento economico degli stessi, espresso dall'importo della quota; Ritenuto, infine, di ripartire la restante parte dello stanziamento annuale sulla base degli importi di ammessi a rendiconto nel triennio precedente, criterio che consente di tenere conto dell'impegno economico per le finalita' di legge profuso dalle associazioni nel medio periodo; Atteso che la legge regionale 22/2001, all'articolo 4 ha istituito la Commissione regionale sull'amianto che, tra l'altro, esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1; Ritenuto, quindi, di comunicare per correttezza istituzionale alla suddetta Commissione il testo delle modifiche da apportare al Regolamento in argomento, elaborato dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali; Preso atto delle osservazioni in merito formulate dalla Commissione regionale Amianto e comunicate con nota prot. n. 9902/SPS/APREV di data 21 maggio 2010; Ritenute condivisibili le suddette osservazioni; Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del regolamento suddetto; Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1607 del 4 agosto 2010; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei contributi regionali per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di situazioni da rischio amianto), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2006 n. 160», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto e' pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO