(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  regione  Friuli-Venezia
                Giiulia n. 36 dell'8 settembre 2010) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n.  22  «Disposizioni
in  materia  di  sorveglianza,  prevenzione  e   informazione   delle
situazioni  da  rischio  amianto  e  interventi  regionali  ad   esso
correlati», ed in particolare: 
      l'articolo 8, comma 1, con il quale l'Amministrazione regionale
e'  autorizzata  a  concedere  contributi  alle   Aziende   sanitarie
regionali  per  la  realizzazione  di  progetti  di   ricerca   sulla
prevenzione primaria, secondaria e  sul  trattamento  delle  malattie
correlabili all'amianto; 
      l'articolo 8, comma 3, con il quale l'Amministrazione regionale
e' autorizzata a concedere contributi annui alle associazioni esposti
all'amianto aventi sede nel territorio regionale,  a  sostegno  delle
spese per le funzioni istituzionali; 
    Visto il Regolamento per la concessione dei contributi  regionali
per gli interventi in materia di situazioni da rischio amianto di cui
agli articoli 7, comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12
settembre 2001, n. 22  (Disposizioni  in  materia  di  situazioni  da
rischio amianto), emanato con  proprio  decreto  25  maggio  2006  n.
0160/Pres.; 
    Dato atto che il testo vigente del regolamento necessita  di  una
revisione; 
    Rilevato,   in   particolare,   che   la   previsione   contenuta
nell'articolo  3  del  suddetto  regolamento  di  concedere  in   due
tranches, acconto  e  saldo,  i  contributi  alle  Aziende  sanitarie
regionali  per  la  realizzazione  di  progetti  di   ricerca   sulla
prevenzione primaria, secondaria e  sul  trattamento  delle  malattie
correlabili all'amianto,  stante  la  natura  di  enti  pubblici  dei
beneficiari, la continuita' dei finanziamenti e la durata pluriennale
dei progetti presentati, non risponde piu' ai criteri di economicita'
efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; 
    Ritenuto, quindi, di  modificare  di  conseguenza  l'articolo  3,
abrogando il comma 5,  contenente  la  previsione  del  pagamento  di
acconto e saldo del contributo, e contestualmente integrando il comma
4  con  la  disposizione   che   le   modalita'   di   erogazione   e
rendicontazione del contributo  sono  stabilite  con  il  decreto  di
concessione; 
    Rilevata , inoltre, in merito ai contributi annui  concessi  alle
associazioni  esposti  all'amianto  per  le  funzioni   istituzionali
previsti all'articolo 4 del regolamento in parola, la  necessita'  di
precisare meglio i criteri di riparto dello stanziamento annuale  tra
gli aventi  diritto,  stante  l'aumento  negli  anni  del  numero  di
associazioni potenziali beneficiarie; 
    Ritenuto, quindi, di prevedere che il criterio di  riparto  dello
stanziamento annuale sulla base delle spese  preventivate  ammesse  a
finanziamento, criterio che tiene  in  considerazione  unicamente  le
attivita' che le associazioni intendono svolgere, previsto dal  comma
4 dell'articolo 4 del regolamento, venga applicato solo per una quota
della disponibilita' di capitolo; 
    Ritenuto  di  ripartire  un'ulteriore  quota  dello  stanziamento
annuale sulla base dell'importo delle quote associative di competenza
dell'anno precedente  effettivamente  riscosse,  criterio  che  tiene
conto tanto del radicamento territoriale dell'associazione,  espresso
dal numero di soci, tanto del coinvolgimento economico degli  stessi,
espresso dall'importo della quota; 
    Ritenuto,  infine,  di  ripartire   la   restante   parte   dello
stanziamento annuale sulla base degli importi di ammessi a rendiconto
nel triennio  precedente,  criterio  che  consente  di  tenere  conto
dell'impegno economico  per  le  finalita'  di  legge  profuso  dalle
associazioni nel medio periodo; 
    Atteso  che  la  legge  regionale  22/2001,  all'articolo  4   ha
istituito la Commissione regionale  sull'amianto  che,  tra  l'altro,
esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo  8,  comma
1; 
    Ritenuto, quindi, di  comunicare  per  correttezza  istituzionale
alla suddetta Commissione il testo delle modifiche  da  apportare  al
Regolamento in argomento, elaborato dalla Direzione centrale  salute,
integrazione sociosanitaria e politiche sociali; 
    Preso  atto  delle  osservazioni  in   merito   formulate   dalla
Commissione  regionale  Amianto  e  comunicate  con  nota  prot.   n.
9902/SPS/APREV di data 21 maggio 2010; 
    Ritenute condivisibili le suddette osservazioni; 
    Ritenuto pertanto di  procedere  all'emanazione  del  regolamento
suddetto; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo  12
dello Statuto di autonomia); 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n.  1607  del  4
agosto 2010; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante  modifiche  al  Regolamento
per la concessione dei contributi regionali  per  gli  interventi  in
materia di situazioni da rischio amianto  di  cui  agli  articoli  7,
comma 1, ed 8, commi 1 e 3, della legge regionale 12 settembre  2001,
n. 22 (Disposizioni in materia di  situazioni  da  rischio  amianto),
emanato con decreto del Presidente della Regione 25  maggio  2006  n.
160», nel  testo  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto  e'  pubblicato  su  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO