(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario 
           della Regione Abruzzo n. 13 del 13 agosto 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                        Contributi ai Confidi 
 
    1. La Regione, allo scopo di favorire l'accesso al credito  delle
micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e
di  servizi,  imprese  artigiane  e  agricole,  come  definite  dalla
normativa  comunitaria,  operanti  in  Abruzzo,  compresi  i   liberi
professionisti, sostiene l'attivita' dei  Confidi,  promuovendone  la
fusione  e  concedendo   ai   medesimi   contributi,   da   destinare
all'incremento dei fondi rischi  indisponibili  e  alla  gestione  di
fondi destinati all'abbattimento dei tassi di interesse. 
    2. Ai fini della presente  legge,  per  Confidi  si  intendono  i
soggetti di cui all' art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269,  (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici)   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che  hanno  sede
legale ed operativa nella  Regione  Abruzzo  e  prestano  la  propria
attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1. 
    3. Ai Confidi che beneficiano degli interventi regionali e' fatto
divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili,  avanzi
di gestione e riserve alle imprese  consorziate  e  socie.  E'  fatto
altresi' divieto, in  caso  di  scioglimento,  di  ripartire  tra  le
imprese consorziate o socie l'eventuale patrimonio che  residua  dopo
l'adempimento di tutte le obbligazioni, ad eccezione delle  quote  di
partecipazione  al  fondo  consortile  ed  al  capitale  sociale.  Il
patrimonio residuo e' destinato all'incremento del fondo regionale di
cui all'art. 6.