(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Straordinario della Regione Abruzzo n. 13 del 13 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Contributi ai Confidi 1. La Regione, allo scopo di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, operanti in Abruzzo, compresi i liberi professionisti, sostiene l'attivita' dei Confidi, promuovendone la fusione e concedendo ai medesimi contributi, da destinare all'incremento dei fondi rischi indisponibili e alla gestione di fondi destinati all'abbattimento dei tassi di interesse. 2. Ai fini della presente legge, per Confidi si intendono i soggetti di cui all' art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che hanno sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo e prestano la propria attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1. 3. Ai Confidi che beneficiano degli interventi regionali e' fatto divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili, avanzi di gestione e riserve alle imprese consorziate e socie. E' fatto altresi' divieto, in caso di scioglimento, di ripartire tra le imprese consorziate o socie l'eventuale patrimonio che residua dopo l'adempimento di tutte le obbligazioni, ad eccezione delle quote di partecipazione al fondo consortile ed al capitale sociale. Il patrimonio residuo e' destinato all'incremento del fondo regionale di cui all'art. 6.