(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 29 dell'11 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga La seguente legge: Art. 1 1. Alla legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'art. 2, e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. Sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo amministrativo annuale i raccoglitori residenti nel Molise che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'.»; b) all'art. 3, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4, fatta esclusione per coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'.»; c) all'art. 4, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. In deroga a quanto stabilito all'art. 2, comma 2, il tesserino d'idoneita' puo' essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nella regione Molise e che siano gia' in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.»; d) all'art. 7, comma 2, dopo le parole «, da installare a sua cura e spese,», aggiungere le parole «previa comunicazione alla Provincia competente per territorio,»; e) all'art. 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica, il Servizio regionale competente puo' rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validita' dell'autorizzazione e le persone autorizzate.»; f) all'art. 9, il comma 2 e' abbrogato; g) all'art. 18, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Certificazione sanitaria».