(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 
                        del 13 ottobre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 
 
    1. L'art. 18 della legge regionale 11 gennaio 2000, n.  3:  Norme
in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva  locale  e
istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.),
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 18. (Composizione e durata). - 1. Il CO.RE.COM. e' composto
da cinque membri, scelti tra persone che diano garanzia  di  assoluta
indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che  dal  sistema
degli interessi di settore  delle  comunicazioni,  e  che  possiedano
competenza ed esperienza comprovate nel settore  della  comunicazione
nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici. 
    2.  I  componenti  del  CO.RE.COM.  sono  eletti  dal   Consiglio
regionale con voto limitato a tre. In caso di parita' risulta  eletto
il piu' anziano di eta'. 
    3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del  CO.RE.COM.,
il Consiglio regionale procede  all'elezione,  tra  gli  stessi,  del
Presidente. Risulta eletto colui che riporta  il  maggior  numero  di
voti. In caso di parita', si procede al ballottaggio tra i nominativi
che hanno riportato pari numero di voti. I membri del CO.RE.COM. sono
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, che viene
comunicato all'Autorita'. 
    4. I membri del CO.RE.COM. restano in carica cinque  anni  e  non
sono  immediatamente  rieleggibili.  Al  rinnovo  del  CO.RE.COM.  si
provvede, ai sensi della legge regionale  21  marzo  1995,  n.  11  e
successive modificazioni ed integrazioni, entro quarantacinque giorni
dalla scadenza dei membri in carica;  qualora  tale  termine  rientri
nell'ultimo  semestre  della  legislatura  regionale,  lo  stesso  e'
prorogato di sette mesi».